Autotutela oltre i 12 mesi e affidamento non meritevole di tutela (TAR Sicilia n. 1394 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241/1990 per l’annullamento in autotutela non opera quando il provvedimento favorevole sia stato rilasciato sulla base di una falsa o erronea rappresentazione della realtà addebitabile al privato. Ai fini della deroga di cui al comma 2-bis non occorre la prova del dolo o della frode, essendo sufficiente che la rappresentazione non veritiera sia imputabile al richiedente anche a titolo di colpa, o in applicazione del principio di autoresponsabilità. In tali ipotesi l’affidamento sulla stabilità del titolo non è meritevole di tutela e non è dovuto il bilanciamento con l’interesse pubblico al ripristino della legalità, che opera in re ipsa. L’onere motivazionale dell’Amministrazione si esaurisce nella deduzione della falsità, non essendo richiesta una confutazione analitica delle osservazioni procedimentali.
Il Fatto
I ricorrenti avevano chiesto nel 1995 al Comune di Ragusa il condono edilizio di un immobile, integrando la documentazione nel 1996 e chiedendo nel 2012 la definizione della pratica. Nel 2017 il Comune comunicava la proposta di rilascio condizionata alla produzione di elaborati e certificazioni; all’esito, nell’ottobre 2017, rilasciava la concessione edilizia in sanatoria n. 320/1995. Nel 2018 seguiva una S.C.I.A. per lavori di completamento e divisione dell’immobile.
Nel maggio 2023 l’Ente avviava il procedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 per false rappresentazioni e dichiarazioni; dopo le osservazioni dei privati e un’istanza di accesso che sospendeva il procedimento, il Dirigente lo concludeva con il provvedimento n. 155086/2023. I ricorrenti impugnavano deducendo nullità per difetto dell’oggetto, lesione del diritto di difesa e carenza dei presupposti dell’autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. Le incongruenze nel numero di protocollo della concessione annullanda e delle osservazioni dei ricorrenti costituiscono meri errori materiali, non idonei a rendere incerto l’oggetto dell’atto: l’oggetto richiama la C.E. n. 320/1995, il corpo dell’atto indica i dati catastali dell’immobile e la comunicazione di avvio riferibile alla stessa pratica, con rinvio per relationem alle violazioni contestate. Il refuso sull’ultima cifra del protocollo delle osservazioni è superato dal riscontro della data e del legale che le ha inoltrate.
Anche il secondo motivo è infondato. I ricorrenti hanno ricevuto la comunicazione di avvio e hanno avuto dieci giorni per le memorie, che hanno presentato; l’istanza di accesso ha ulteriormente sospeso il procedimento per sessanta giorni, a conferma che la partecipazione non è stata meramente formale. Quanto alla mancata valutazione delle osservazioni, il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui non sussiste un obbligo di analitica confutazione, essendo sufficiente che dalla motivazione emergano le ragioni della reiezione (Cons. Stato n. 8063 del 2023, n. 7054 del 2021, n. 10189 del 2022). Nella specie le difese non muovevano alcuna specifica contestazione alle falsità contestate, già illustrate nella comunicazione di avvio.
Il terzo motivo è respinto nel merito. Il comma 2-bis dell’art. 21-nonies consente l’autotutela oltre i dodici mesi a fronte di false o erronee rappresentazioni dei fatti. Il Collegio aderisce all’orientamento, già seguito dalla Sezione (sentenza n. 1258/2025), secondo cui è sufficiente la non configurabilità di un affidamento meritevole di tutela, esclusa ogni volta che la non corretta rappresentazione sia addebitabile al privato anche a titolo di colpa concorrente o per autoresponsabilità; non rileva la riconoscibilità dell’errore da parte dell’Amministrazione.
Nel caso concreto l’istanza di condono del 1995 è priva di data, protocollo e timbro, la documentazione tecnica e fotografica rinvenuta risale al 2017, il numero di protocollo sulla richiesta di definizione è falso o errato e gli elaborati risultano incoerenti con i rilievi satellitari del 2009 e del 2012, dai quali l’opera appare successiva al 1995. Tali circostanze, non contestate, integrano una produzione documentale fuorviante addebitabile almeno a colpa. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8/2017 e Cons. Stato n. 7056 del 2024, il Collegio esclude il necessario bilanciamento con l’interesse privato, operando quello pubblico in re ipsa. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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