Notifica ricorso liquidazione giudiziale a società cancellata e legittimazione creditore (Cass. civ. Sez. I n. 26370 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione a proporre il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, al pari di quella già prevista per il fallimento, spetta al creditore che deduca e dimostri in giudizio di essere titolare, nei confronti del resistente, di una pretesa rimasta ineseguita. Non è necessario che il credito sia definitivamente accertato in sede giudiziale né che sia portato da un titolo esecutivo: anche un credito contestato, illiquido o sottoposto a termine o condizione attribuisce la legittimazione. Se l’an o il quantum sono contestati, il tribunale non può negare la legittimazione attiva, ma ha il potere-dovere di accertare in via incidentale e sommaria l’effettiva esistenza del credito, anche di ufficio. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 40, commi 6 e 8, c.c.i.i., nella parte in cui dispone che la notificazione del ricorso a una società, ancorché cancellata dal registro delle imprese, avvenga tramite posta elettronica certificata, senza ricorrere alle forme ordinarie degli artt. 145 e 137 ss. cod. proc. civ.

Il Fatto

Con sentenza dell’11 aprile 2023 il tribunale ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice su istanza di una società creditrice. Il liquidatore della società in liquidazione ha proposto reclamo, deducendo l’inesistenza del credito azionato, in difetto di titolo esecutivo, e l’illegittimità costituzionale dell’art. 40, commi 6, 7 e 8, c.c.i.i. per violazione degli artt. 24 Cost. e 6 CEDU.

La corte d’appello ha rigettato il reclamo, ritenendo che il creditore istante fosse legittimato in forza di un accertamento incidentale del credito e che le formalità dell’art. 40 c.c.i.i. fossero state rispettate, non essendo attiva la posta elettronica certificata della società. Il liquidatore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione della legittimazione a proporre l’istanza di apertura. L’art. 37, comma 2, c.c.i.i. è pressoché identico all’art. 6, comma 1, l.fall.: la domanda spetta al creditore, cioè a chi deduca e dimostri di essere titolare di una pretesa, anche non pecuniaria, rimasta ineseguita. Non serve un accertamento definitivo né un titolo esecutivo: bastano anche credito contestato, illiquido o condizionato. In difetto di titolo definitivo, il giudice deve compiere la necessaria attività istruttoria e accertare in via incidentale l’effettiva esistenza del credito.

Il primo motivo è inammissibile, perché il ricorrente non si confronta con le statuizioni della sentenza impugnata: la corte d’appello ha accertato che l’indennizzo versato aveva la propria causale nella riapertura del punto vendita, mai avvenuta, e che la cedente non era tenuta al rinnovo della licenza commerciale né aveva omesso informazioni sull’imminente demolizione. Su tali fatti, rimasti privi di specifica censura, si fonda il riconoscimento della qualità di creditore.

Quanto al secondo motivo, la Corte esamina la disciplina dell’art. 40, commi 6 e 8, c.c.i.i., sovrapponibile all’art. 15, comma 3, l.fall. Il sistema prevede un duplice meccanismo: la notifica all’indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese o dall’INI-PEC e, solo in caso di impossibilità o esito negativo per cause non imputabili al destinatario, la notifica personale presso la sede legale e, in ulteriore difetto, il deposito nella casa comunale.

La Corte richiama la Corte cost. n. 146 del 2016, che ha escluso il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. La specialità del procedimento concorsuale, volto a contemperare il diritto di difesa con le esigenze di celerità e speditezza, giustifica la deroga alle forme ordinarie. Il mancato funzionamento della posta elettronica certificata si ascrive alle irreperibilità colpevoli del destinatario, tenuto a mantenerla attiva, ai sensi dell’art. 33, comma 2, c.c.i.i., anche per l’anno successivo alla cancellazione. Il ricorso può essere validamente notificato all’indirizzo PEC anche se la società è già cancellata.

La notifica al legale rappresentante o ai soci non è richiesta: l’instaurazione del contraddittorio con gli organi sociali è funzionale alle esigenze dell’istruttoria e alla difesa dell’impresa. Il deposito nella casa comunale è conseguenza diretta della violazione degli obblighi imposti all’imprenditore. La questione di legittimità è pertanto manifestamente infondata. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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