Indebito da conguaglio pensionistico provvisorio e tutela dell’affidamento del pensionato (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 256 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’irripetibilità dell’indebito pensionistico derivante dal conguaglio a debito tra liquidazione provvisoria e definitiva, la giurisdizione spetta alla Corte dei conti, giacché il provvedimento di recupero incide sul quantum del trattamento. Il decorso di un lasso di tempo notevole tra l’entrata in vigore della disciplina contrattuale sopravvenuta e la sua applicazione alla pensione, unitamente all’assenza di un concorso doloso o colposo del pensionato, consolida l’affidamento dello stesso sulla definitività della misura percepita e rende irripetibile l’indebito. Le somme già trattenute vanno restituite in linea capitale con gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale o della precedente domanda amministrativa.
Il Fatto
La ricorrente, ex dipendente di un ente militare, è titolare di pensione anticipata liquidata con il sistema misto a decorrere dal 1° novembre 2017. A seguito della trasmissione, nell’ottobre 2021, dei nuovi dati economici da parte dell’amministrazione datrice, l’INPS riliquidava il trattamento in applicazione del CCNL 2016-2018, determinando un importo annuo inferiore a quello attribuito in prima istanza.
Con nota del 20 maggio 2022 l’Istituto comunicava quindi un indebito pensionistico per i ratei corrisposti da novembre 2017 a maggio 2022, quantificato in euro 3.699,50, e ne disponeva il recupero mediante trattenute mensili. La pensionata adiva il giudice del lavoro, che declinava la giurisdizione in favore della Corte dei conti; il giudizio veniva riassunto davanti alla Sezione giurisdizionale, dove la ricorrente insisteva nell’eccezione di difetto di giurisdizione e, nel merito, invocava l’irripetibilità per difetto di dolo.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile affronta anzitutto l’eccezione pregiudiziale, giudicandola manifestamente infondata. Richiamando l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite n. 3284/1989 e i successivi arresti conformi, si afferma che rientra nella giurisdizione della Corte dei conti non solo l’impugnazione dei provvedimenti che concedono, rifiutano o riducono la pensione, ma anche quella degli atti di addebito e di recupero di somme pensionistiche indebitamente percepite, in ragione della stretta connessione con il quantum del trattamento.
Nel merito, la Corte esclude l’applicabilità della disciplina invocata dalla ricorrente in tema di superamento dei limiti reddituali. Viene invece in rilievo, come prospettato dalla difesa attorea, l’art. 162, comma 7, d.P.R. 1092/1973, che impone il conguaglio tra provvisoria e definitiva ma non fissa alcun termine per la riliquidazione in peius.
Il percorso argomentativo si snoda attraverso l’evoluzione delle Sezioni Riunite contabili: dalla regola della totale ripetibilità (n. 1/1999/QM) a quella opposta fondata sull’inosservanza dei termini procedimentali (n. 7/2007/QM), fino alla regola intermedia della n. 2/2012/QM. Quest’ultima esclude ogni automatismo e riconosce un principio di affidamento del percettore in buona fede, da individuare attraverso il decorso del tempo, la rilevabilità dell’errore e le ragioni della modifica del trattamento provvisorio. A tale orientamento il giudice dichiara di conformarsi, in forza dell’efficacia riconosciuta alle decisioni delle Sezioni Riunite dall’art. 117 c.g.c.
Applicando tali coordinate, la Corte rileva che il CCNL è stato sottoscritto il 12 febbraio 2018 e applicato alla pensione solo dopo il gennaio 2022, a quasi quattro anni e mezzo dalla prima liquidazione. Il ritardo è ascrivibile esclusivamente all’amministrazione datrice, che non ha allegato alcuna ragione giustificativa e non si è costituita; l’INPS, dal canto suo, ha riliquidato nel giro di pochi mesi dalla comunicazione. Il primo provvedimento di liquidazione, inoltre, non recava alcuna qualificazione di provvisorietà. Il tempo trascorso è giudicato irragionevole e idoneo a consolidare l’affidamento incolpevole della pensionata.
Il ricorso è quindi accolto: l’indebito è dichiarato irripetibile e le trattenute vanno restituite con gli interessi legali, calcolati dalla data della domanda giudiziale del 9 ottobre 2022 per le rate già recuperate e dalle singole ritenute per quelle successive, secondo il principio della n. 33/2017/QM. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione datrice e compensate con l’INPS.
Nota della Redazione
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