Il piano di attuazione comunale prevale sul regolamento edilizio provinciale (TAR Trentino-Alto Adige n. 192 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni concrete e specifiche del piano di attuazione comunale, che determinano quote, limiti di massima edificazione e distanze per una zona di espansione, non sono tacitamente abrogate né sostituite dal regolamento edilizio provinciale, di carattere astratto e generale e adottato da un ente diverso. Il rapporto tra pianificazione urbanistica comunale e fonti regolamentari provinciali si risolve secondo il principio di competenza, espressione della sussidiarietà verticale, e non secondo il criterio gerarchico. La prescrizione che impone un progetto unitario per ogni sottozona non attribuisce ai comproprietari un potere di approvazione del progetto altrui, ma impone una rappresentazione estesa all’intero comparto, funzionale alla valutazione amministrativa dell’inserimento dell’opera. Il frazionamento del fondo e il rilascio della concessione delimitano concretamente il lotto e la cubatura assentibile, che resta ancorata all’indice fondiario della singola particella.
Il Fatto
La ricorrente è comproprietaria di un appartamento in un edificio confinante con il lotto sul quale il controinteressato ha ottenuto il permesso di costruire per un negozio e una abitazione, con contestuale sanatoria di un piano interrato realizzato in forza di un titolo edilizio annullato in precedenza dal medesimo Tribunale. Il progetto originario era già stato oggetto di impugnazione e di annullamento giurisdizionale, per difetto di progetto unitario e per violazione delle distanze.
Con ricorso e successivi motivi aggiunti la ricorrente impugna il nuovo titolo e la variante, deducendo il mancato rispetto del progetto unitario, l’errato calcolo della cubatura secondo i criteri del regolamento edilizio provinciale, la violazione delle distanze, dei parametri di copertura e di superficie impermeabile, l’illegittima destinazione commerciale e i vizi della sanzione applicata per la sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa di ordine sistematico: il piano di attuazione della zona di espansione detta una disciplina puntuale di quote, limiti di edificazione sopra e sotto terra e distanze. La ricorrente sostiene che essa sia stata superata dal regolamento edilizio provinciale e dalla circolare ripartimentale sopravvenuti, invocando i criteri di gerarchia e di cronologia. La tesi non è accolta: poiché la pianificazione urbanistica edilizia di ambito comunale è funzione fondamentale del Comune, il conflitto tra fonti si risolve per competenza, non per gerarchia, come già affermato dal Consiglio di Stato.
Il Collegio aggiunge che la circolare richiamata non reca numero di protocollo né data, non risulta pubblicata e non può vincolare il titolare della funzione gestionale né spiegare efficacia esterna. Ne deriva la piena vigenza delle prescrizioni del piano di attuazione, alle quali va parametrata la legittimità dei titoli impugnati.
Il primo motivo è infondato. La clausola sul progetto unitario non tutela i comproprietari attribuendo loro un diritto di approvazione, ma serve all’Amministrazione per valutare l’inserimento armonioso dell’edificio nel comparto. Il progetto impugnato rappresenta anche la particella della ricorrente, sicché la censura di omessa istruttoria è pretestuosa.
Il secondo e il quattordicesimo motivo sono infondati. Il frazionamento del fondo e il successivo rilascio della concessione hanno delimitato i due lotti e determinato la cubatura assentibile in base all’indice di edificabilità fondiaria della particella, secondo il principio già affermato dal Consiglio di Stato. La cubatura del lotto residuo non è quindi condizionata dal diverso criterio di calcolo invocato dalla ricorrente. Il terzo motivo è rigettato sul rilievo che la questione è già risolta dal precedente del medesimo Tribunale, che conferma l’altezza di 6,99 m calcolata dalla quota fissata dal piano.
Quanto alle distanze, il Collegio accerta che lungo il confine la quota naturale del terreno era già a -0,50 m e che il manufatto interrato, arretrato rispetto al muro di contenimento, non è rilevante ai fini distanziali. I motivi sulla cubatura commerciale e sui parametri di copertura e superficie impermeabile sono rigettati, anche in ragione della non corrispondenza tra superfici catastali e superfici reali. L’istanza di CTU è respinta perché esplorativa e volta a demandare al consulente questioni giuridiche. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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