Ricongiunzione contributiva: l’accettazione dell’onere e la prescrizione decennale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 30 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29/1979, la gestione accentratrice adempie correttamente ai compiti istruttori dell’art. 5, comma 1 quando forma la nota di quantificazione sulla base di tutti gli elementi disponibili, ricavati dal prospetto dell’ente previdenziale. L’accettazione senza riserve dell’onere, con contestuale richiesta di rateizzazione, corrobora la presunzione di legittimità dell’operato amministrativo e la determinazione del periodo ricongiunto. Avverso il decreto di ricongiunzione non opera alcun termine decadenziale, ma la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ., trattandosi di diritto di credito disponibile. Il provvedimento affetto da erroneità istruttoria resta stabile se non tempestivamente impugnato o rimosso in autotutela.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente del Corpo Forestale regionale, chiede la rideterminazione del decreto di ricongiunzione con cui l’amministrazione regionale aveva valorizzato, ai fini pensionistici, un periodo di 4 anni, 5 mesi e 17 giorni. Secondo la tesi attorea, le 331 settimane risultanti dall’estratto contributivo INPS corrisponderebbero invece a 6 anni, 4 mesi e 8 giorni, con un decremento del servizio utile di quasi due anni. Da qui la richiesta di riliquidazione del trattamento di quiescenza, con arretrati, interessi e rivalutazione.
Il Fondo Pensioni Sicilia, costituitosi, eccepisce la decadenza dall’impugnazione dell’atto presupposto e, in subordine, la correttezza del proprio operato. L’Assessorato intimato non si costituisce.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’istruttoria: sulla base della nota INPS del 21.09.1994 e della scheda di calcolo, l’amministrazione aveva individuato i periodi ricongiungibili e ne aveva comunicato l’onere con nota prot. 1112 del 15.02.1995. Il ricorrente aveva accettato espressamente il 1° marzo 1995, chiedendo la rateizzazione. Da qui il giudice deduce che i periodi valorizzati costituiscono il risultato di una precisa determinazione amministrativa, non di un refuso o di un errore di calcolo rettificabile.
Richiamando l’art. 5, comma 1, della legge n. 29/1979 e la lettura datane dalla Cass., Sez. lav., n. 4146/2001, il collegio monocratico ritiene che la gestione accentratrice abbia compiuto compiutamente i propri compiti istruttori. La genericità dell’istanza iniziale non consentiva di porre in discussione il prospetto INPS, che individuava i periodi ricongiungibili. L’accettazione incondizionata e il pagamento dell’onere hanno quindi corroborato la presunzione di legittimità dell’operato regionale.
Quanto ai periodi rimasti estranei alla vicenda amministrativa, il ricorrente avrebbe dovuto proporre nuova domanda ex art. 4 della legge n. 29/1979 oppure impugnare il decreto in sede giurisdizionale. La Corte esclude l’operatività di termini decadenziali, richiamando il proprio orientamento (sent. n. 360/2010; sent. n. 290/2022) e quello della Cass., Sez. lav., n. 30031/2022: si applica la prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., trattandosi di diritti disponibili.
Tra l’istanza di riesame del 20.10.2011 e la diffida del 09.11.2022 è maturato il termine prescrizionale. La documentazione non accredita in modo incontrovertibile la data di notificazione del decreto di ricongiunzione né quella del pagamento dei ratei. Il ricorso è pertanto rigettato per intervenuta prescrizione, con compensazione integrale delle spese in ragione della parziale novità delle questioni e del mancato riscontro alle istanze stragiudiziali.
Nota della Redazione
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