L’indennità ex art. 42-bis spetta al giudice ordinario anche in ottemperanza (TAR Sicilia n. 2073 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, e funzionalmente alla Corte d’appello territoriale, la cognizione delle controversie relative all’indennità di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, anche quando l’indennità sia stata determinata dal commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo in sede di ottemperanza. La riserva di giurisdizione comprende non solo la determinazione del quantum, ma anche la corresponsione dell’indennità, ai sensi dell’art. 53, secondo comma, del d.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 133, lettera g, c.p.a., con conseguente inclusione delle controversie sulle concrete modalità di pagamento stabilite dall’amministrazione o dal commissario. Il giudice amministrativo, nel giudizio di ottemperanza, incontra il limite esterno della giurisdizione e non può invadere la competenza di altro plesso. Il reclamo avverso il provvedimento di acquisizione sanante che investa tali profili è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto reclamo, con atto notificato e depositato l’8 aprile 2024, avverso il provvedimento di acquisizione sanante assunto dal commissario ad acta con delibera n. 1 del 7 febbraio 2024. Il reclamo si colloca nell’ambito di un giudizio di ottemperanza avente a oggetto il silenzio del Comune su un’istanza dei privati.
Nel reclamo i ricorrenti lamentano, tra l’altro, la mancata identificazione dell’estensione del bene acquisito, il fondamento della stima su una perizia comunale priva di estremi, la delega all’organo straordinario di liquidazione per impegno e pagamento delle somme, e la determinazione del quantum senza tener conto della superficie effettivamente occupata. Il Comune resistente eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla natura dell’indennità ex art. 42-bis.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, ritenendola assorbente rispetto agli altri profili del reclamo. Richiama l’orientamento secondo cui la cognizione delle controversie relative all’indennità di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 spetta al giudice ordinario, e funzionalmente alla Corte d’appello territoriale, anche qualora l’indennità sia stata quantificata dal commissario ad acta in sede di ottemperanza.
Il Tribunale estende l’analisi oltre la sola determinazione del quantum. Osserva che l’art. 53, secondo comma, del d.P.R. n. 327/2001 e l’art. 133, lettera g, c.p.a. riservano al giudice ordinario anche la corresponsione dell’indennità. Ne deriva che rientrano nella stessa giurisdizione le controversie sulle specifiche modalità con cui l’amministrazione, o il commissario in sua vece, ha statuito sulla concreta erogazione delle somme.
La soluzione, secondo il Collegio, è conforme alla lettera della legge e scongiura il rischio di un’innaturale frammentazione della giurisdizione su una vicenda unitaria. In sede di ottemperanza resta fermo il limite esterno della giurisdizione amministrativa: il giudice amministrativo non può invadere la competenza di altro plesso giurisdizionale.
Su queste basi il reclamo è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Il Collegio compensa le spese della fase in ragione della particolarità della questione e precisa che la domanda, ove non già integralmente formulata davanti alla Corte d’appello, potrà essere riproposta al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, secondo comma.
Nota della Redazione
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