Divieto accesso urbano richiede pericolo attuale non sola denuncia (TAR Sicilia n. 2571 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso a determinate aree urbane, previsto dall’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, non si fonda sulla sola denuncia per uno dei reati ivi richiamati. Occorre anche il presupposto sostanziale del pericolo concreto per la sicurezza pubblica, desumibile dalla condotta illecita contestata. La mera esposizione dei fatti, priva di un concreto giudizio di pericolosità, non giustifica la misura. Una condotta difensiva, tesa a proteggere un terzo da un’aggressione, non integra l’indole violenta e non legittima il provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore gli ha vietato, ai sensi dell’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, l’accesso a un locale e all’antistante esercizio pubblico, unitamente al divieto di stazionamento nelle vicinanze, per la durata di dodici mesi.
Il D.A.C.U.R. traeva origine da un episodio avvenuto durante una sfilata di carri allegorici, in cui il ricorrente sarebbe intervenuto per bloccare un’aggressione ai danni del personale del locale. Il ricorrente ha articolato due motivi: violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e delle regole sulla partecipazione procedimentale; violazione e falsa applicazione dell’art. 13-bis, commi 1 e 1-ter, del d.l. n. 14/2017, con eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto il primo motivo. Le esigenze di celerità connesse alla natura cautelare del provvedimento escludono, secondo il Tribunale, l’applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La norma richiamata consente la misura nei confronti di persone denunciate per taluni reati, ma subordina l’adozione del provvedimento alla condizione che dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza. Il Tribunale ne trae la necessità di un presupposto sostanziale, ulteriore rispetto alla denuncia: la valutazione prospettica che il soggetto possa commettere ulteriori fatti lesivi della sicurezza pubblica.
La mera esistenza del presupposto formale, ossia la denuncia per il reato di rissa ex art. 588 cod. pen., non è dunque sufficiente. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa secondo cui non basta la mera esposizione dei fatti, occorrendo un concreto giudizio di pericolosità.
L’istruttoria e l’esame dei filmati versati in atti hanno confermato quanto già emerso in sede cautelare. È risultata l’assenza di indole aggressiva del ricorrente, la cui condotta è stata diretta a protezione dell’incolumità di terzi. Il provvedimento è stato quindi annullato, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie, fatto salvo l’obbligo di refusione del contributo unificato in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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