L’ottemperanza al giudicato civile si limita al controllo contabile senza integrazione (TAR Sicilia n. 2074 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo è vincolato al comando contenuto nel titolo e non può esercitare alcuna attività di interpretazione o integrazione del giudicato civile. Il suo ruolo è di natura essenzialmente esecutiva e contabile: verifica l’avvenuto adempimento e, in caso di inottemperanza anche parziale, ordina l’esecuzione. Resta estranea ai suoi poteri ogni questione non riducibile a mera operazione aritmetica, ivi compresa l’individuazione delle aree e la determinazione degli interessi secondo criteri non ancora precisati. L’interpretazione semantica di una statuizione di condanna al pagamento dei “due terzi delle spese” costituisce mera esplicazione del contenuto del titolo, non integrazione dello stesso.
Il Fatto
I ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Messina n. 331 del 19 aprile 2023, passata in giudicato, notificata in forma esecutiva. La decisione aveva rideterminato in complessivi € 1.304.952,60 l’indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, ordinando alle società intimate di depositare la differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, oltre alla rifusione dei due terzi delle spese dei vari gradi di giudizio.
Secondo i ricorrenti l’ottemperanza era stata solo parziale: contestavano il calcolo delle spese legali, il computo degli interessi e l’effettività dei versamenti asseritamente eseguiti. Le società resistenti opponevano che la base di calcolo dei due terzi andava ricavata dalle somme finali e che nelle more erano stati versati rilevanti importi, con conseguente errore per eccesso nella quantificazione del credito.
La Motivazione della Corte
Sulla prima questione il Collegio opera una lettura strettamente letterale del dispositivo civile. L’espressione “condanna i resistenti alla rifusione dei 2/3 delle spese… che liquida” va intesa, secondo il significato giuridico di “liquidare”, come accertamento del valore effettivo del diritto di credito: oggetto della liquidazione sono i due terzi delle spese, non le spese integrali. La tesi contraria delle società resistenti è pertanto respinta e il ricorso è fondato in parte qua.
Il passaggio centrale riguarda i limiti del giudizio di ottemperanza. Il Collegio richiama un orientamento consolidato, di cui sono espressione T.A.R. Sicilia, Catania, n. 2151 del 2020 e Cons. Stato n. 3196 del 2020: a fronte di statuizioni del giudice civile, il giudice amministrativo non può integrare la decisione, essendo privo di giurisdizione sul rapporto sottostante. Il suo compito è la mera esecuzione del titolo, con esclusione di ogni cognizione piena sul rapporto.
Applicando tale regola, il Collegio rileva una serie di incongruenze nel titolo azionato: non è chiaro quali aree siano state occupate, quali espropriate, e in particolare a quali aree si riferisca la pronuncia. L’ordinanza di deposito n. 15/2024 del 29 febbraio 2024 contempla un importo complessivo di € 1.069.097,32 che interessa anche un soggetto diverso dai ricorrenti, e non è documentato l’effettivo versamento. Allo stesso modo, l’allegazione relativa alla somma di € 187.132,36 è sprovvista di prova.
Ne consegue che difetta la piena prova dell’adempimento: il giudice ordina l’esecuzione nel termine di sessanta giorni, con detrazione di qualsiasi somma già corrisposta, anche mediante deposito presso la Cassa Deposti e Prestiti. Ogni questione non meramente contabile, relativa all’interpretazione degli interessi e all’individuazione delle aree, è dichiarata estranea ai poteri cognitivi del giudice amministrativo. Il ricorso è accolto e le spese sono poste a carico delle parti intimate, in solido fra loro.
Nota della Redazione
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