Ammonimento per stalking: basta il “più probabile che non” (TAR Lombardia n. 234 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento adottato dal questore ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009 per condotte riconducibili all’art. 612-bis cod. pen. non presuppone la prova della commissione del reato, ma la sussistenza di elementi dai quali sia possibile desumere, con sufficiente attendibilità, un comportamento persecutorio idoneo a degenerare in condotte penalmente rilevanti. Lo standard probatorio è quello del più probabile che non, proprio del diritto amministrativo della prevenzione. La misura ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e la valutazione del questore è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo per insussistenza dei presupposti di fatto o per manifesta irragionevolezza e sproporzione. I fatti vanno apprezzati globalmente e non in modo atomistico, con istruttoria procedimentale legittimamente “alleggerita”.
Il Fatto
A seguito di un esposto, il Questore di Cremona ha adottato nei confronti del ricorrente l’ammonimento previsto dall’art. 8 del d.l. n. 11/2009, ritenendo i fatti rappresentati riconducibili alla fattispecie dell’art. 612-bis cod. pen. L’esponente aveva riferito di aver conosciuto il ricorrente nel 2021 per una consulenza su lavori edili e di aver poi interrotto ogni contatto; da quel momento il ricorrente avrebbe posto in essere telefonate insistenti, pedinamenti e appostamenti presso l’abitazione e il luogo di lavoro.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lombardia, chiedendone l’annullamento anche in via cautelare. La domanda cautelare è stata respinta. Nel merito il ricorrente ha contestato la ricostruzione dei fatti, la carenza di istruttoria e l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato presupposto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce anzitutto il quadro normativo, richiamando l’art. 8 del d.l. n. 11/2009 nel testo vigente ratione temporis e la natura dell’ammonimento come misura amministrativa di prevenzione, volta a dissuadere il destinatario da comportamenti che, se reiterati, possono assumere rilevanza penale.
Da questa qualificazione discende il primo principio: il procedimento amministrativo si muove su un piano diverso da quello penale, cosicché non occorre la prova del reato, ma solo il riferimento a elementi che consentano di desumere, con sufficiente attendibilità, un comportamento persecutorio. La misura è rimessa all’ampia discrezionalità del questore e il sindacato del giudice amministrativo resta limitato all’insussistenza dei presupposti di fatto o alla manifesta irragionevolezza. Quanto all’istruttoria, essa è legittimamente “alleggerita”: il questore deve sentire le persone informate dei fatti e assumere informazioni dagli organi investigativi solo “se necessario”.
Passando al caso concreto, il Tribunale esclude sia l’insussistenza dei presupposti di fatto sia la manifesta irragionevolezza delle conclusioni raggiunte. La ricostruzione dell’esponente è ritenuta attendibile, priva di contraddizioni interne e corroborata da plurimi indizi. Assume valore determinante il fatto che il ricorrente non abbia negato la verificazione dei fatti, essendosi limitato a sminuirne l’attitudine intimidatoria, con dichiarazioni di chiara valenza confessoria.
Il Collegio esamina poi le singole giustificazioni difensive e le ritiene tutte insufficienti: la mancata produzione dei tabulati richiesti, il documento privo di data, la prova documentale sull’appostamento in montagna inidonea a escludere la presenza del ricorrente all’orario riferito, i documenti sanitari e gli scontrini con codice fiscale diverso. Rileva inoltre che il ricorrente non ha prospettato alcuna spiegazione alternativa idonea a giustificare false accuse.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale censura la lettura “parcellizzata e atomistica” dell’esposto: l’espressione sui mancati fermi, minacce e molestie è riferita a singoli episodi e non all’intero racconto. I fatti, precisa il Collegio, vanno valutati globalmente, e il loro significato potenzialmente pericoloso non è macroscopicamente irragionevole. Risultano così integrati sia le reiterate condotte moleste sia il perdurante e grave stato di ansia o di paura, desumibile dalle sole condizioni soggettive riferite dal denunciante. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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