L’inerzia del Ministero nell’ottemperanza alla sentenza sulla carta del docente integra il giudicato e legittima la condanna con commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1083 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto del docente alla carta elettronica, passata in giudicato, costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. L’inerzia dell’Amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina di un commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere quantificata in misura non punitiva ma sollecitatoria, parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto, con effetto liberatorio per l’Amministrazione che adempia nel termine assegnato.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, una sentenza che ne accertava il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione o a fornire un titolo equipollente. La sentenza, notificata in forma esecutiva, non era stata appellata ed era passata in giudicato. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il Ministero era rimasto inerte, senza rilasciare la carta né accreditare le somme. La ricorrente ha quindi adito il TAR per ottenere l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza. Ha osservato che, a seguito della c.d. Riforma Cartabia, non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva sul titolo, essendo sufficiente il passaggio in giudicato della sentenza. Ha altresì accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, condizione necessaria per la proposizione del ricorso.
Nel merito, il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, non essendo contestato che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione al giudicato. Ha quindi condannato il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione. Per l’ipotesi di persistente inadempimento, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti della Direzione generale competente. Il commissario dovrà provvedere entro i successivi novanta giorni, anche ricorrendo all’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di non capienza dei capitoli di bilancio. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, trattandosi di soggetto già incardinato nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alla domanda di astreintes, il Collegio ha ricordato il proprio orientamento per cui la penalità non deve avere funzione immediatamente punitiva, ma deve bilanciare l’aspetto sanzionatorio con quello sollecitatorio. La quantificazione è stata quindi parametrata, ex art. 114, comma 4, lett. e), ultimo periodo, c.p.a., agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza. Il termine di novanta giorni assegnato ha effetto liberatorio, ma la sanzione economica si applica retroattivamente se il termine viene superato. Il commissario ad acta dovrà calcolare d’ufficio le penalità maturate e disporne il pagamento contestuale al debito principale.
Conseguentemente, il ricorso è stato accolto, con condanna del Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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