Indennità di compensazione per servizio in giornata di riposo: presupposti (TAR Sicilia n. 3490 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di compensazione prevista dall’art. 54, comma 3, d.P.R. n. 164/2002 spetta al militare della Guardia di Finanza solo quando il servizio sia prestato nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale in forza di sopravvenute inderogabili esigenze di servizio, che modifichino una precedente programmazione. Non è sufficiente la mera prestazione in una giornata festiva, compresa la domenica, se quel giorno era stato programmato come ordinaria giornata di lavoro. La locuzione “destinato” e l’aggettivo “sopravvenute” presuppongono entrambi una pianificazione dell’attività lavorativa che l’Amministrazione abbia dovuto modificare. Spettano allora il recupero del riposo non goduto e la relativa indennità, ma non l’ulteriore compenso per il servizio festivo non programmato.
Il Fatto
Due appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza hanno impugnato i provvedimenti con cui il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia ha respinto le loro istanze di riconoscimento e liquidazione dell’indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale e nei festivi infrasettimanali.
L’Amministrazione, nei preavvisi di rigetto resi ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, ha sostenuto il carattere eccezionale del beneficio, spettante solo al militare comandato in servizio per improrogabili esigenze in una giornata prevista come riposo. I ricorrenti hanno replicato che l’indennità remunera il disagio del servizio festivo in quanto tale, invocando l’art. 43 del d.m. 30.11.1991 e una pronuncia del TAR Liguria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva l’esistenza di due orientamenti contrapposti sull’art. 54, comma 3, d.P.R. n. 164/2002. Il primo, espresso dal TAR Liguria n. 385/2022, equipara la domenica e il festivo infrasettimanale al giorno programmato come riposo, riconoscendo l’indennità a prescindere dalla pianificazione. Il secondo, sostenuto dall’Amministrazione e fondato sul TAR Lombardia n. 1949/2021 e sul TAR Friuli Venezia Giulia n. 94/2024, richiede che il servizio sia reso in un giorno concretamente programmato come riposo.
Il Tribunale aderisce al secondo e più restrittivo indirizzo, ritenendolo maggiormente rispettoso della lettera e della ratio della norma. Richiama espressamente, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., la pronuncia del Cons. Stato n. 6453/2023, che ha avallato la lettura del TAR lombardo. Il termine “sopravvenute” riferito alle esigenze di servizio implica l’esistenza di una precedente programmazione modificata da nuove inderogabili necessità; il termine “destinato” evoca anch’esso una pianificazione che assegni le singole giornate.
Il Collegio respinge l’argomento dei ricorrenti secondo cui la domenica sarebbe sempre giornata destinata al riposo. Le previsioni sul riposo settimanale dei militari dispongono che esso sia fruito “di norma” in giorno festivo, ammettendo così implicitamente che possa essere altrimenti in base ai turni.
Sul piano fattuale emerge che l’impiego nelle domeniche e nei festivi infrasettimanali è avvenuto in una ordinaria giornata di lavoro preventivamente pianificata, mentre nei giorni programmati come riposo le sopravvenute esigenze hanno comportato il riconoscimento dell’indennità. Il ricorso è pertanto respinto in quanto infondato, con compensazione delle spese alla luce del contrasto giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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