Graduatoria non impugnata: ricorso avverso l’esclusione improcedibile (TAR Sicilia n. 3060 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata impugnazione, da parte del ricorrente, dell’atto conclusivo e finale della procedura concorsuale rende improcedibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione, per sopravvenuta carenza di interesse. L’atto finale di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto lesivo, non ne costituisce conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso. L’eventuale annullamento del provvedimento a monte non potrebbe travolgere i provvedimenti a valle medio tempore adottati, che, se non impugnati tempestivamente, divengono inoppugnabili. Il giudice può quindi prescindere dall’esame delle ulteriori eccezioni in rito.
Il Fatto
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna pubblicava un avviso straordinario per la formazione di una graduatoria destinata all’attribuzione di incarichi e supplenze nel profilo di operatore socio sanitario. Con successiva delibera l’amministrazione comunicava i candidati ammessi e, con nota, l’esclusione dei ricorrenti dalla procedura.
La ragione dell’esclusione era che l’istanza di partecipazione, scaricata sulla piattaforma telematica, non era stata firmata in ogni pagina. I ricorrenti impugnavano la delibera di esclusione e la nota, deducendo il difetto di motivazione e la non imputabilità della causa di esclusione, dovuta a incompletezza del modulo predisposto dalla stessa amministrazione e comunque rimediabile tramite soccorso istruttorio. L’amministrazione resistente eccepiva la tardività, l’inammissibilità e l’improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria finale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione in via preliminare e focalizza la propria decisione sull’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo di poter prescindere dall’esame delle ulteriori eccezioni in rito formulate dalla difesa dell’amministrazione.
Il percorso argomentativo muove da un orientamento giurisprudenziale che il Tribunale richiama espressamente. La delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile. La sua adozione implica, infatti, nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto originariamente controverso.
Da ciò deriva la regola processuale: la mancata impugnazione dell’atto conclusivo della procedura rende improcedibile il ricorso. L’eventuale annullamento del provvedimento a monte gravato non potrebbe travolgere i provvedimenti a valle medio tempore adottati che, se non impugnati tempestivamente, divengono inoppugnabili. Il Collegio richiama sul punto Cons. St., VI, 12 novembre 2020, n. 6959, TAR Roma, sez. I, 18 gennaio 2021, n. 641 e TAR Roma, sez. I, 23 aprile 2025, n. 7960.
Applicando tale principio al caso concreto, il Tribunale rileva che non risulta che i ricorrenti abbiano impugnato il provvedimento di approvazione della graduatoria finale dell’avviso cui avevano partecipato. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono compensate in ragione della natura formale della pronuncia.
Nota della Redazione
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