Terzo condono in zona vincolata: sanabili solo gli abusi minori (TAR Sicilia n. 3491 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo condono edilizio di cui all’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, non consente la sanatoria delle opere realizzate in aree soggette a vincolo paesaggistico, anche di natura relativa. La declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale siciliana che ammetteva il condono in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta ha ripristinato la piena applicazione del limite statale. Nelle zone vincolate sono pertanto sanabili solo gli interventi di minore rilevanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — che non comportino creazione di nuovi volumi o superfici. Il diniego di nulla osta della Soprintendenza costituisce espressione di potere interamente vincolato, con conseguente superfluità del preavviso di rigetto e insussistenza di un affidamento tutelabile del privato.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un immobile sito nel Comune di Leni, nell’isola di Salina. Nel dicembre 2004 ha presentato istanza di condono ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 per la realizzazione di un deposito ultimato nel 2002, in assenza della concessione edilizia. Nel 2007 ha chiesto alla Soprintendenza competente il rilascio del nulla osta paesaggistico.
Con nota del marzo 2023 la Soprintendenza ha espresso parere contrario, rigettando il nulla osta e ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Il ricorso gerarchico è stato respinto per silenzio. La ricorrente ha quindi impugnato davanti al TAR Sicilia la nota, il silenzio rigetto e gli atti connessi, deducendo vizi procedimentali, disparità di trattamento e la possibilità di sanatoria ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, disattesa l’istanza di rinvio e rilevata l’inutilizzabilità della memoria regionale perché riferita a diverso ricorso, ha esaminato congiuntamente i motivi dal secondo al sesto, ritenendoli infondati. Il nucleo della decisione è la portata del terzo condono nelle aree vincolate.
Il Tribunale richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittima la normativa regionale siciliana interpretativa nella parte in cui ammetteva la sanatoria delle opere realizzate in aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. Il rinvio operato dalla legge regionale all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 riguarda l’intera disciplina statale, compreso il limite di cui al comma 27, lettera d), che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli relativi.
Da ciò deriva che nelle zone vincolate sono sanabili solo gli interventi di minore importanza — restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria — che non comportino nuovi volumi o superfici. Il Collegio aderisce all’orientamento della giurisprudenza amministrativa, richiamando Cons. Stato n. 8781 del 2022, Cons. Stato n. 90 del 2023 e C.G.A.R.S. n. 836/2023, che confermano l’inapplicabilità del condono in presenza di vincoli, assoluti o relativi.
Nel caso concreto l’abuso consiste nella realizzazione di un deposito in area sottoposta a vincolo paesaggistico, con creazione di nuova superficie e volume: rientra quindi tra le opere non condonabili. Il carattere vincolato dell’atto esclude la configurabilità della disparità di trattamento, non essendovi poteri discrezionali in gioco né situazioni identiche raffrontabili.
Il generico richiamo all’art. 1, comma 37, della legge n. 308/2004 non è conferente, poiché la compatibilità paesaggistica ivi prevista produce effetti solo in ambito penale, senza incidenza sulle vicende amministrative. Infine, la natura vincolata del provvedimento rende superflua la comunicazione del preavviso di rigetto, non essendo possibile alcun utile apporto partecipativo del privato. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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