Project financing senza obbligo di gara dopo il pubblico interesse (Cons. Stato n. 9936 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di project financing, la dichiarazione di pubblico interesse della proposta del promotore e l’inserimento del progetto nella programmazione non determinano un obbligo dell’amministrazione di dare corso alla procedura di gara. La valutazione sulla perdurante attualità dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera resta immanente sino all’affidamento e costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile nel merito in sede giurisdizionale. La posizione di vantaggio del promotore si esplica all’interno della gara, una volta che la decisione di affidare la concessione sia stata assunta. L’atto con cui l’amministrazione dispone approfondimenti istruttori sul progetto non integra pertanto una sospensione dell’efficacia disciplinata dall’art. 21-quater della legge n. 241/1990, né richiede la comunicazione di avvio del procedimento, non essendo direttamente lesivo della posizione del proponente.
Il Fatto
Una società, già affidataria del servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale, presentava una proposta di project financing per l’ammodernamento dell’impianto. Il Comune ne riconosceva il pubblico interesse e inseriva l’intervento nella programmazione triennale; con successiva delibera della Giunta dava però avvio a un approfondimento istruttorio sullo stato dell’impianto e sugli aspetti tecnici e amministrativi del progetto. Nelle more, l’amministrazione indiceva la gara per l’affidamento annuale del servizio ordinario di illuminazione votiva.
La società impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR Campania, deducendo violazione dell’art. 183 del d.lgs. n. 50/2016 e delle garanzie procedimentali, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e travisamento dei presupposti. Il TAR rigettava ricorso e motivi aggiunti, escludendo qualsiasi illegittima sospensione della procedura. La società proponeva appello, insistendo sulla lesività della delibera e sul pregiudizio derivante dal prolungato stallo del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dall’insegnamento consolidato secondo cui, in materia di finanza di progetto, anche dopo l’approvazione della proposta non sorge un distinto rapporto precontrattuale che vincoli l’amministrazione a dare corso alla procedura (Cons. St., Sez. V, n. 63633 del 23 novembre 2018). La valutazione sulla perdurante attualità dell’interesse pubblico resta immanente fino all’affidamento.
La Corte richiama inoltre l’orientamento per cui la presentazione della proposta non impone il dovere di avviare la procedura di individuazione del promotore: l’amministrazione mantiene il potere di valutare se affidare il progetto, rinviarne la realizzazione o non procedere affatto (Cons. Stato, Sez. V, n. 5493 del 21.9.2020; Cons. Stato, Sez. V, n. 368 dell’11 gennaio 2021). Si tratta di valutazioni attinenti al merito amministrativo, non sindacabili nel giudizio di legittimità.
Applicando tali coordinate al caso concreto, la decisione di procedere a una verifica amministrativa e tecnica del progetto appare ragionevole e congrua. Il Comune ha motivato la propria determinazione con la necessità di una ricognizione seria degli impianti esistenti e di una programmazione puntuale degli interventi. La ponderazione degli interessi risulta immune da incongruenze, illogicità e aporie e non è sostituibile con il diverso avviso della parte privata.
Quanto alla qualificazione dell’atto, la Corte esclude che la delibera integri un provvedimento di sospensione soggetto all’art. 21-quater della legge n. 241/1990, con i relativi limiti di durata e obbligo di motivazione. La struttura bipartita della procedura distingue la fase di esame e valutazione dell’opportunità dell’intervento da quella di concreto avvio dell’affidamento. La delibera non è quindi atto direttamente pregiudizievole per il proponente, né richiedeva la comunicazione di avvio del procedimento.
L’appello è conseguentemente respinto in ogni sua censura. Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione del Comune appellato.
Nota della Redazione
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