La controversia sul recupero dell’indennità di funzione spetta al giudice ordinario (TAR Sicilia n. 1466 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative al conguaglio delle somme erogate dall’Azienda sanitaria provinciale alle strutture private accreditate a titolo di indennità di funzione, ai sensi dell’art. 5, comma 15, della L.R. Sicilia n. 9/2020, hanno contenuto meramente patrimoniale e attengono al rapporto interno tra amministrazione e concessionario del servizio pubblico. Esse vanno sussunte nel binomio obbligo-pretesa e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., nell’accezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Non assume rilievo alcun potere autoritativo dell’amministrazione sanitaria. La declaratoria di difetto di giurisdizione preclude l’esame di ogni altra questione, compresa quella di inammissibilità dei ricorsi collettivi e cumulativi.

Il Fatto

Più strutture sanitarie specialistiche accreditate impugnavano innanzi al TAR Sicilia le note con cui l’ASP di Catania aveva avviato il recupero delle somme corrisposte per l’anno 2020 a titolo di indennità di funzione, nonché i successivi atti di conguaglio per gli anni 2020, 2021 e 2022. Le strutture contestavano la legittimità del procedimento di recupero, la quantificazione degli importi e le modalità di compensazione con i crediti maturati per le prestazioni rese.

Con motivi aggiunti le ricorrenti estendevano l’impugnazione alle note del luglio 2023, ai cedolini di conguaglio 2021 e 2022 e alla deliberazione n. 799 del 25 maggio 2023, chiedendo altresì il risarcimento dei danni. L’ASP eccepiva, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, riportando il testo dell’art. 5, comma 15, della L.R. n. 9/2020. La norma qualifica espressamente l’importo erogato come acconto sul budget assegnato per il 2020, soggetto a conguaglio di fine anno con le prestazioni effettivamente erogate. Il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 197 del 2024 chiarisce il ripristino del periodo triennale di riferimento.

Su questa base il TAR ha qualificato la controversia come avente contenuto meramente patrimoniale, relativa cioè all’esattezza del conguaglio operato dall’ASP. La contrapposizione tra le parti si schematizza nel binomio obbligo-pretesa, senza che emerga alcun potere autoritativo dell’amministrazione sanitaria. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui i rapporti tra aziende sanitarie e strutture private accreditate conservano natura di concessione di pubblico servizio, con giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo salvo che per le controversie su indennità, canoni ed altri corrispettivi, devolute al giudice ordinario (Cass. Sez. Un. n. 10149 del 2012, richiamata da TAR Sicilia, Sez. I, n. 50 del 2025).

Il TAR ha quindi dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di giurisdizione, indicando il giudice ordinario competente per territorio e il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato per riproporre il giudizio ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a..

La declaratoria ha assorbito ogni ulteriore questione, compresa quella, pure segnalata alle parti con avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dell’eventuale natura collettiva e cumulativa dei ricorsi. Le spese sono state compensate, in ragione della natura emergenziale della disciplina applicata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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