Reiterazione del vincolo espropriativo e discrezionalità nella pianificazione PNRR (TAR Puglia n. 356 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione di opere finanziate con fondi PNRR è legittima quando la nuova destinazione risulta coerente con la pianificazione urbanistica vigente e con l’originaria funzione pubblica dell’area. Le scelte di pianificazione costituiscono espressione di amplissima discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per errori di fatto o per abnormi illogicità, restando estraneo al sindacato di legittimità l’apprezzamento della condivisibilità delle scelte. Non sussiste alcun diritto alla conoscenza di studi di fattibilità o di atti endoprocedimentali, spettando al privato unicamente le partecipazioni tipiche previste dalla legislazione urbanistico-edilizia nelle sedi di adozione e approvazione degli strumenti e di avvio del procedimento espropriativo. La decadenza del vincolo originario non impedisce la rinnovata apposizione, ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.P.R. n. 327/2001, di un vincolo funzionale a un nuovo progetto di pubblica utilità.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un compendio immobiliare di circa 9.000 mq nel centro urbano di Conversano, impugnavano la deliberazione consiliare con cui l’amministrazione aveva preso atto dello studio di fattibilità tecnico-economica di opere di pubblica utilità, reiterando il vincolo preordinato all’esproprio. L’originario vincolo era decaduto nel 1989 per omessa realizzazione delle opere. Il nuovo intervento si inserisce nel progetto PNRR denominato “SUP&R+”, inserito nel piano urbano integrato “Verde metropolitano” della Città metropolitana di Bari.

Con motivi aggiunti i ricorrenti gravavano gli atti successivi, tra cui la nota di avvio del procedimento espropriativo, le delibere di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo e il decreto ministeriale di conferma del finanziamento. Deducvano violazioni procedurali e di legge, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e sviamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge integralmente le censure. Richiamando consolidated orientamenti (Cons. St., sez. IV, n. 4404/2023; Cons. St., sez. II, n. 1643/2020), il Tribunale osserva che la destinazione a verde pubblico e ad attrezzature di interesse collettivo definisce i caratteri generali dell’edificabilità e può essere realizzata anche ad iniziativa privata. La perdita dei vincoli connessi alla pianificazione esecutiva dell’epoca non preclude la nuova apposizione: gli atti gravati hanno imposto, seguendo il procedimento semplificato, nuovi vincoli coerenti con la destinazione urbanistica originaria e attuale.

Quanto alle doglianze partecipative, il Tribunale rileva che non esiste alcun diritto a conoscere mere intenzioni dell’amministrazione o studi di fattibilità, atti interni ed endoprocedimentali. Sussistono soltanto le partecipazioni tipiche previste dalla legislazione urbanistico-edilizia, che nel caso di specie sono state garantite. Il finanziamento è stato disposto sulla base di un’istruttoria complessa e partecipata, che ha coinvolto tutti i Comuni del territorio metropolitano.

La disciplina dell’art. 21 d.l. n. 152/2021, convertito con legge n. 233/2021, prevede il finanziamento di progetti di rigenerazione urbana, recupero e rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche. Il progetto in questione implementa un programma di greening nelle aree urbane e peri-urbane, sanando il deficit di standards e servizi determinatosi con l’espansione edilizia. L’istruttoria è completa e l’interesse pubblico perseguito risulta coerente con i presupposti di fatto e di diritto.

Il Collegio ribadisce infine che le scelte di pianificazione sono espressione di amplissima valutazione discrezionale e non sono condizionate dalla pregressa indicazione di destinazioni edificatorie più favorevoli (Cons. St., sez. V, n. 256/2024). Il sindacato giurisdizionale è limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili ictu oculi, restando estranea la valutazione del merito amministrativo (Cons. St., sez. IV, n. 7881/2023). La modificazione di una destinazione di zona è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione (Cons. St., sez. VI, n. 3632/2020). Ricorso e motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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