Pattuglie miste oltre confine e indennità di missione internazionale (Cons. Stato n. 9233 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento di missione all’estero previsto dagli artt. 1 e 2 del R.D. n. 941/1926 e dal decreto del Ministero del Tesoro del 27.08.1998 non si applica al singolo turno lavorativo ordinario svolto oltre confine dal dipendente della Polizia di Stato nell’ambito di accordi internazionali di cooperazione transfrontaliera. A tali servizi si applica l’indennità di cui all’art. 10 della legge n. 836/1973, richiamata dall’art. 13, comma 16, d.P.R. n. 51/2009, che disciplina tutte le attività istituzionali di controllo del territorio transfrontaliero degli Stati confinanti lungo l’arco alpino. La norma speciale prevale sulla disciplina generale, la quale presuppone una missione estera per un arco di tempo e non un turno rientrato in sede. Irrilevante è la distinzione tra controllo statico e controllo dinamico del territorio.
Il Fatto
Alcuni dipendenti della Polizia di Stato, in servizio presso il Settore Polizia di Frontiera di Tarvisio, svolgevano nei mesi di settembre e ottobre 2022 servizi di vigilanza e controllo in territorio austriaco, congiuntamente a operatori della polizia austriaca. Per tale attività l’Amministrazione riconosceva l’indennità diaria per i servizi fuori sede in territorio nazionale, pari a 13,00 euro giornalieri.
I ricorrenti chiedevano invece la più remunerativa indennità di missione internazionale, pari a 118,31 euro giornalieri, invocando il precedente favorevole del TAR Lombardia n. 1326/2022 e deducendo la differenza di 105,31 euro per ogni giornata. Il TAR Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, con sentenza n. 156/2024 respingeva il ricorso. Gli stessi dipendenti proponevano appello, contestando la pertinenza del precedente di questo Consiglio in materia di servizi di dogana e sostenendo l’estraneità delle pattuglie miste all’area dell’art. 10 della legge n. 836/1973.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondato l’appello e conferma la sentenza di primo grado. Muove dal precedente Cons. Stato n. 4944/2022, che aveva qualificato come servizi di controllo del territorio transfrontaliero congiunto le attività statiche svolte presso i centri di cooperazione di Polizia in base all’accordo trilaterale del 2004.
Gli appellanti assumevano che la fattispecie odierna, disciplinata dall’accordo bilaterale italo-austriaco del 2014, fosse diversa perché consiste in pattugliamenti in mobilità, spinti anche a 70 km dal confine. Il Consiglio di Stato supera la distinzione: il controllo transfrontaliero congiunto può essere statico, presso i centri di cooperazione o le stazioni ferroviarie, oppure dinamico, lungo le arterie viarie o a bordo dei treni. Sotto il profilo sostanziale, in entrambi i casi si tratta di singoli turni lavorativi ordinari svolti oltre confine sulla base di accordi internazionali di collaborazione.
La norma decisiva è l’art. 13, comma 16, d.P.R. n. 51/2009, di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia, applicabile al personale dei ruoli della Polizia di Stato. La disposizione rinvia all’indennità dell’art. 10 della legge n. 836/1973 per tutte le attività istituzionali di controllo del territorio transfrontaliero degli Stati confinanti lungo l’arco alpino e per i compiti espletati oltre confine come ordinarie attività di servizio, derivanti da forme di cooperazione individuate dagli accordi internazionali vigenti. Il Collegio sottolinea che la norma è tuttora vigente e non si limita ai servizi dell’accordo trilaterale del 2004, ma ricomprende in generale le ordinarie attività oltre confine previste dagli accordi in essere o futuri.
Correttamente, dunque, il primo giudice ha ritenuto legittimo l’operato del Ministero, che ha applicato le norme speciali e non la disciplina generale degli artt. 1 e 2 del R.D. n. 941/1926. Quest’ultima presuppone una missione all’estero per un arco di tempo, come emerge dall’art. 2 del regio decreto, secondo cui le indennità per l’estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prende imbarco per il ritorno. Il trattamento di missione all’estero, salva diversa previsione derogatoria, non è pertanto applicabile al singolo turno lavorativo ordinario svolto oltre confine.
L’appello è respinto. Il Collegio dispone la compensazione delle spese del grado di appello in considerazione del complessivo andamento della vertenza.
Nota della Redazione
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