Riequilibrio finanziario approvato e ottemperanza al giudicato del Comune (TAR Lazio n. 499 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 243-bis, comma 4, T.u.e.l. sospende le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente locale dalla deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego del piano. Una volta che la Corte dei conti abbia approvato il piano ai sensi dell’art. 243-quater d.lgs. n. 267/2000, la moratoria delle procedure esecutive deve ritenersi cessata e il ricorso per ottemperanza è ammissibile e procedibile. Il principio del ne bis in idem, applicabile al giudizio di ottemperanza in virtù del rinvio dell’art. 39, comma 2, c.p.a., non opera quando la precedente pronuncia sia stata emessa in rito e la nuova domanda non solleciti una rivalutazione dei medesimi fatti, ma l’accertamento degli effetti di una sopravvenienza successiva sulla esecuzione del giudicato. Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., anche per i decreti ingiuntivi, tanto più se opposti e confermati da sentenza.

Il Fatto

Una società ottiene dal Tribunale di Cassino un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune per una somma superiore a 54.000 euro, oltre accessori e spese. Il Comune propone opposizione, che viene rigettata con sentenza passata in giudicato. La società, rimasta insoddisfatta, propone un primo ricorso per ottemperanza davanti al TAR, dichiarato inammissibile per gli effetti sospensivi determinati dall’avvio della procedura di riequilibrio finanziario dell’ente.

Successivamente la società propone un nuovo ricorso, notificato il 18.03.2025 e depositato il 21.03.2025, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune eccepisce l’improcedibilità per la pendenza della procedura di riequilibrio e l’inammissibilità per ne bis in idem rispetto al precedente giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di ne bis in idem. Richiamando la giurisprudenza della quinta sezione del Consiglio di Stato, rileva che il divieto è in astratto applicabile all’azione di ottemperanza, che presenta profili cognitori. Tuttavia la pronuncia in rito, come la declaratoria di inammissibilità, dà luogo a un giudicato formale con effetti limitati al solo rapporto processuale, senza idoneità a produrre effetti sostanziali.

Sul piano della formazione progressiva del giudicato, le sopravvenienze di fatto o di diritto successive alla precedente decisione, purché non dipendenti dalla volontà delle parti, possono incidere sulla sua attuazione. Il Collegio ritiene che la ricorrente non chieda una rivalutazione dei fatti già esaminati, ma l’accertamento dell’operatività sbloccante della delibera con cui la Corte dei conti ha approvato il piano di riequilibrio. L’identità tra i due giudizi è quindi solo apparente e il ricorso è ammissibile.

Nel merito, la Corte rileva che l’approvazione del piano da parte della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 243-quater d.lgs. n. 267/2000, ha fatto cessare la moratoria delle procedure esecutive prevista dall’art. 243-bis, comma 4, T.u.e.l.. Il ricorso è pertanto procedibile anche sotto questo profilo.

Quanto alla fondatezza, i titoli esecutivi risultano regolarmente notificati e il Comune non contesta l’inadempimento. Il ricorso è accolto ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a.. La Corte ordina al Comune di dare esecuzione entro 90 giorni e nomina, per il caso di inesecuzione, un commissario ad acta, con termine di ulteriori 90 giorni, ponendo i relativi compensi a carico dell’ente. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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