Quote obiettivo e budget sanitario: legittimo il meccanismo incentivante regionale (TAR Lombardia n. 1621 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La subordinazione di una quota del budget individuale riconosciuto all’operatore convenzionato al conseguimento di determinati obiettivi di programmazione regionale costituisce un meccanismo incentivante strumentale al miglioramento dell’offerta sanitaria. Tale previsione è legittima quando persegue finalità di interesse generale funzionali alla tutela del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. e non addossa sacrifici sproporzionati alla struttura accreditata. Il giudizio di proporzionalità va condotto sull’effettiva struttura degli indicatori e sulla loro graduazione, non sull’astratta possibilità di un incremento produttivo. Non sussiste equivalenza necessaria tra raggiungimento dei volumi aggiuntivi e sforamento del budget complessivo.

Il Fatto

Un ente ecclesiastico, struttura accreditata con il Servizio Sanitario Regionale e da anni a contratto con l’ATS competente per prestazioni di ricovero e specialistica ambulatoriale, ha impugnato la delibera di Giunta regionale recante le regole di sistema per il 2023, nella parte in cui ancora il budget sanitario al valore del finanziato 2019. La ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per illogicità, lamentando la storicizzazione di abbattimenti derivanti da un tetto di sistema già annullato in sede giurisdizionale.

Con motivi aggiunti la struttura ha esteso l’impugnazione agli atti applicativi di determinazione del budget individuale e allo schema di contratto predisposto dall’ATS. In corso di causa ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sui motivi relativi al finanziato 2019 e il difetto di interesse sulle doglianze ambulatoriali, coltivando il solo quinto motivo aggiunto quanto alla remunerazione dell’attività di ricovero.

La Motivazione della Corte

Sulle censure relative alla fissazione del budget 2023 il Collegio dichiara l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, in luogo della richiesta cessazione della materia del contendere. Richiama l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. e rileva che la pronuncia di cessazione presuppone l’integrale soddisfazione della situazione soggettiva azionata, mentre nel caso di specie residuano profili di contenzioso e una parziale insoddisfazione dell’unitario interesse legittimo alla corretta programmazione sanitaria, richiamando TAR Milano, Sez. V, 14 dicembre 2023, n. 3041.

Quanto all’ancoraggio al finanziato 2019, il Tribunale ribadisce l’orientamento già espresso dalla Sezione su fattispecie analoghe: una volta caducato il meccanismo di abbattimento, il finanziato 2019 deve essere rideterminato in senso incrementale, epurandolo delle decurtazioni, con conseguente ricalcolo del budget. La pronuncia annullatoria risulta perciò inutile. Il Collegio richiama TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 386 e 387/2024 del 15.2.2024 e la sentenza della Sezione n. 3212/2023; la stessa Regione ha confermato di stare procedendo al riconoscimento degli importi residui.

Residua il quinto motivo aggiunto, relativo alla previsione dello schema di contratto che subordina al raggiungimento di obiettivi una quota obiettivo pari al 7% del budget di ricovero. Il Collegio prescinde dalle eccezioni di tardività e inammissibilità, ritenendo la doglianza infondata nel merito. Richiamata la recente TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 01437/2024 del 14/5/2024, qualifica la quota obiettivo come segmento del budget la cui erogazione è subordinata al raggiungimento di obiettivi di programmazione regionale.

Dall’esame delle delibere regionali emerge che la quota è destinata al recupero delle liste di attesa. Gli indicatori contrattuali sono distribuiti su pubblicazione dei referti e delle lettere di dimissione, tempi di attesa dei ricoveri, partecipazione a un tavolo di governance e qualità della cartella clinica riabilitativa. La maggior parte degli obiettivi, osserva il Tribunale, attiene alla qualità e alla tenuta della documentazione sanitaria; solo una parte riguarda la produzione. Il meccanismo sollecita la canalizzazione dell’attività verso prestazioni reputate più impellenti, non un’iper produzione, e prevede una graduazione in fasce del riconoscimento.

Il Collegio richiama il principio di proporzionalità e valorizza la natura incentivante dello strumento, volto a correggere la lunghezza delle liste di attesa: chi opera nel servizio sanitario pubblico può essere chiamato a sforzi funzionali a interessi costituzionalmente garantiti, essendo libero di svincolarsi dal sistema. Richiama in proposito Cons. Stato, Sez. III, 21 luglio 2017, n. 3617. Il ricorso e i motivi aggiunti sono dichiarati in parte improcedibili e in parte rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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