Indennità di trasferimento calcolata sulle sedi di servizio e non sulle case (TAR Lazio n. 18 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, comma 1, l. n. 86/2001 spetta al personale trasferito d’autorità ad altra sede di servizio ubicata in un comune diverso e distante almeno dieci chilometri, dovendosi calcolare la distanza tra le sedi di servizio di provenienza e di destinazione e non tra le rispettive case comunali. Il criterio delle sedi di servizio risponde alla ratio di ristoro del disagio assolta dall’indennità ed è confermato, sul piano interpretativo, dal comma 1-bis della medesima disposizione. La causa ostativa prevista da tale comma, costituita dalla derivazione del trasferimento dalla soppressione o dislocazione dei reparti, non è presunta: deve essere provata dall’Amministrazione, cui incombe l’onere della prova del fatto impeditivo ai sensi dell’art. 2697 c.c.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza con qualifica di Aiutante Sanità, prestava servizio presso il Centro Navale di Formia. Nell’ambito di una revisione organizzativa dei servizi sanitari, il Comando Generale disponeva con decorrenza dal 15 settembre 2016 il suo trasferimento d’autorità per variazione ordinativa alla Legione Allievi di Gaeta.

Il militare chiedeva la corresponsione dell’indennità ex art. 1, comma 1, l. n. 86/2001, del trattamento di cui all’art. 21, l. n. 836/1973 e dell’emolumento forfettario ex art. 47, comma 5, d.P.R. n. 164/2002. L’Amministrazione corrispondeva solo quest’ultimo e negava l’indennità di trasferimento, rilevando che la distanza tra le case comunali di Formia e Gaeta è inferiore a dieci chilometri. Il ricorrente impugnava il diniego, il Compendio del Trattamento Economico Accessorio e la circolare presupposta, chiedendo l’accertamento del diritto e la condanna dell’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla formulazione dell’art. 1 l. n. 86/2001 applicabile ratione temporis, come modificato dal d.l. n. 195/2009 e dal d.lgs. n. 248/2012. La norma riconosce l’indennità al personale trasferito d’autorità ad altra sede sita in un comune diverso da quello di provenienza, mentre il comma 1-bis esclude il beneficio per il trasferimento ad altra sede limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito di soppressione o dislocazione dei reparti.

Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui, per il calcolo della distanza, rileva il criterio delle sedi dei reparti o uffici di appartenenza e non quello delle sedi comunali, inconferente rispetto alla funzione di ristoro del disagio. La conclusione trova conferma nella lettura del comma 1-bis, che indica chiaramente nei dieci chilometri la distanza rilevante riferendola alle sedi di servizio, senza alcun richiamo alle case comunali.

Il diniego impugnato si fondava testualmente ed esclusivamente sull’insussistenza della distanza tra case comunali prescritta dal Compendio. Da esso non emergeva che il trasferimento fosse stato disposto a seguito della soppressione dell’infermeria di provenienza: evenienza meramente affermata dall’Avvocatura erariale ma non provata. Le doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere risultano pertanto fondate.

Quanto alla causa ostativa del comma 1-bis, il Collegio osserva che nelle controversie sui rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico, attratte alla giurisdizione amministrativa esclusiva, trova applicazione il regime probatorio dell’art. 2697 c.c.: l’onere di provare il fatto impeditivo incombe sulla parte che lo allega, cioè l’Amministrazione. La distanza tra le sedi di Formia e Gaeta risulta comunque attestata dal documento estratto da Google Maps, già ritenuto idoneo, e accertata in precedenti giudizi, oltre che non contestata.

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento della nota di diniego e, in parte qua, del Compendio. Il Tribunale condanna l’Amministrazione al pagamento dell’indennità di trasferimento con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda, calcolati separatamente sull’importo nominale del credito. Le spese seguono la soccombenza; esclusa la temerarietà della condotta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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