Accesso agli atti tributari negato per difetto di possesso documentale (TAR Toscana n. 686 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sull’accesso ai documenti amministrativi, la domanda di annullamento del diniego e l’eventuale ordine di esibizione presuppongono che i documenti richiesti siano nella effettiva disponibilità dell’amministrazione intimata. Quando l’ufficio dichiari in modo onnicomprensivo di non possedere gli atti oggetto dell’istanza, il giudice amministrativo non può accogliere il ricorso, perché l’ordine di consentire l’accesso si risolverebbe in un comando oggettivamente ineseguibile. La circostanza che la P.A. abbia fornito una risposta unitaria, riferita all’intera richiesta e non solo ad alcuni dei punti in cui essa si articola, esclude una lettura parziale del diniego. Il difetto di possesso documentale opera quale autonoma ragione di rigetto, a prescindere dalla fondatezza delle ulteriori argomentazioni giuridiche svolte nel provvedimento impugnato.
Il Fatto
Una società riceveva dall’Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento per l’anno 2017, con contestazione di maggiore IVA per € 289.052,00, oltre interessi e sanzioni, e un successivo atto di contestazione avente ad oggetto le imposte sul reddito del medesimo periodo, con sanzione ai fini IRES. Entrambi gli atti originavano da un processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza, a sua volta scaturito da indagini penali incardinate presso la Procura di Como e poi pendenti presso la Procura Europea di Milano.
La società presentava quindi all’Agenzia un’istanza di accesso articolata in cinque punti, chiedendo copia delle risultanze e comunicazioni del procedimento penale, dei supporti ottici citati nel verbale, delle relazioni della Guardia di Finanza, dei documenti relativi alla perizia tecnica e, infine, della sussistenza di verbali, avvisi e contenziosi tributari riguardanti gli altri soggetti coinvolti. L’Agenzia negava l’accesso con comunicazione del 14 febbraio 2024. Contro tale diniego la società proponeva ricorso innanzi al TAR Toscana, chiedendo l’annullamento e l’accertamento dei presupposti per l’accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’attenzione sulla risposta resa dall’amministrazione, alla quale la società aveva chiesto di accedere agli atti. L’Agenzia, in sede di diniego, aveva affermato che i documenti oggetto dell’istanza non erano in possesso dell’ufficio, il quale disponeva della stessa documentazione già notificata alla parte, segnatamente il PVC e relativi allegati.
Il Tribunale qualifica tale risposta come onnicomprensiva. Essa non si riferisce soltanto ai primi quattro punti dell’istanza, perché rispetto a questi l’ufficio si era limitato a precisare che la parte istante non aveva operato una puntuale identificazione degli atti. La dichiarazione di non possesso, dunque, investe l’intera richiesta e non consente una lettura frazionata del diniego.
Da ciò discende la conseguenza processuale decisiva. Il giudice amministrativo non può ingiungere di consentire l’accesso ad alcunché, perché si tratterebbe di un ordine ineseguibile: l’amministrazione non potrebbe materialmente dare corso al comando, non avendo nella propria disponibilità i documenti richiesti. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato Sez. III n. 10751 del 13 dicembre 2023 e Cons. Stato Sez. V n. 9622 dell’8 novembre 2023, a conferma del principio secondo cui l’ordine di esibizione presuppone l’effettiva titolarità del documento in capo alla pubblica amministrazione.
Il Tribunale chiarisce espressamente di prescindere dalla fondatezza o meno delle argomentazioni giuridiche spese dalla P.A. nel provvedimento impugnato. La ragione di rigetto non riposa, infatti, sulle eccezioni relative ai limiti dell’accesso per atti endoprocedimentali o per documenti afferenti ad attività investigativa, né sul richiamo alla disciplina dettata in materia di dati di terzi. Il difetto di possesso documentale assume rilievo assorbente e autonomo rispetto a ogni altra questione.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di lite sono compensate, in ragione della peculiarità della vicenda sottesa alla causa. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Nota della Redazione
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