Indennità di trasferimento al militare per soppressione del reparto e debito (TAR Emilia-Romagna n. 1647 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La soppressione del reparto di appartenenza integra gli estremi del trasferimento d’autorità ai fini dell’indennità di cui all’art. 1, comma 1, l. n. 86/2001, anche quando il militare abbia espresso il proprio gradimento per la nuova sede: la domanda è indotta ed eterodeterminata e non persegue un miglioramento rispetto allo status quo. La clausola di accettazione apposta su modulo predisposto dall’Amministrazione non vale quale rinuncia tacita o remissione del debito, mancando la consapevolezza di diritti determinati e il cosciente intento di abdicarvi. La pretesa ha natura di diritto soggettivo patrimoniale e la relativa domanda si qualifica come azione di accertamento, con irrilevanza dei provvedimenti di diniego di natura paritetica. Il riconoscimento del debito contenuto negli atti dell’Amministrazione che qualificano il trasferimento come d’autorità interrompe il corso della prescrizione e ne fa decorrere una nuova, di natura ordinaria.

Il Fatto

Due dipendenti del Ministero della Difesa, in servizio presso un reparto con sede a Padova, apprendono nel 2009 la soppressione della sede di appartenenza e vengono invitati a esprimere il gradimento per il reimpiego presso altre sedi. Indicano alcune destinazioni e sottoscrivono l’istanza predisposta dall’Amministrazione, nella quale il movimento è denominato “a domanda”. Nel settembre 2009 vengono trasferiti presso un reggimento con sede a Rimini.

Con istanza del novembre 2009 chiedono il riconoscimento dell’indennità di trasferimento; l’Amministrazione nega il beneficio richiamando la natura volontaria del trasferimento. Nel 2017 e nel 2018 lo Stato Maggiore dell’Esercito dispone la conversione con efficacia ex tunc dei trasferimenti in provvedimenti d’autorità e demanda agli enti la corresponsione dell’indennità. Nel 2022 i militari rinnovano l’istanza; le note di rigetto del febbraio 2023 oppongono la prescrizione quinquennale. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale afferma anzitutto la propria competenza, trattandosi di controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego non privatizzato, con applicazione del foro speciale. Nel merito richiama l’orientamento consolidato secondo cui la pretesa all’indennità è diritto soggettivo patrimoniale, con la conseguenza che gli atti di diniego, di natura paritetica, sono sostanzialmente irrilevanti e il thema decidendum si riduce all’accertamento della spettanza del bene della vita.

Il percorso argomentativo si fonda sulla Adunanza Plenaria n. 1 del 2016: il beneficio spetta al militare il cui reparto sia stato soppresso anche in presenza di clausole di gradimento, purché ricorrano gli ulteriori presupposti della distanza superiore ai dieci chilometri e dell’ubicazione in comuni diversi e non confinanti. Nel caso concreto tali requisiti risultano integrati. La scelta di sopprimere il reparto è esclusiva dell’Amministrazione e la domanda dell’interessato risulta indotta ed eterodeterminata. I trasferimenti vanno quindi qualificati come d’ufficio.

Quanto alla clausola di accettazione, il Tribunale richiama Cons. Stato, sez. II, n. 4259 del 2026: la dichiarazione sottoscritta può valere come rinuncia solo se rilasciata con consapevolezza di diritti determinati e cosciente intento di abdicarvi. La sottoscrizione di un modulo interamente predisposto dall’Amministrazione non integra tale fattispecie, e la fonte primaria non prevede forme di rinuncia preventiva.

Sulla prescrizione il Collegio richiama Cons. Stato, sez. II, n. 7724 del 2023: il termine è quinquennale e decorre da ogni scadenza mensile successiva al trasferimento. Nella specie, però, la fonte del trasferimento d’autorità non è la legge ma i provvedimenti del 2017 e del 2018, con i quali l’Amministrazione ha definitivamente qualificato il movimento e riconosciuto il credito, demandando agli uffici la corresponsazione. Da tale riconoscimento di debito decorre una nuova prescrizione ordinaria, comunque non maturata alla data dell’istanza del 2022.

Il ricorso è pertanto accolto, con declaratoria del diritto al trattamento economico reclamato e riconoscimento degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese sono compensate per la peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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