Risarcimento per diniego di rinnovo del permesso (TAR Emilia-Romagna n. 1641 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del danno a carico della pubblica amministrazione non è conseguenza automatica dell’illegittimità del provvedimento amministrativo. Occorre la verifica positiva della colpa dell’amministrazione e del nesso causale tra provvedimento illegittimo e danno. L’azione risarcitoria davanti al giudice amministrativo è retta dal principio dell’onere della prova ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., non dal metodo acquisitivo tipico del processo impugnatorio. Sul ricorrente grava l’onere di dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana ex art. 2043 c.c.: fatto illecito, danno ingiusto, nesso di causalità e colpa. La colpa sussiste solo in presenza di grave violazione delle regole di diligenza, imparzialità e buona fede, in un contesto che palesi negligenza o imperizia.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva ottenuto nel 2015 il permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Nel giugno 2018 ha presentato istanza di rinnovo. Il Questore ne ha dichiarato l’irricevibilità per tardività, con ordine di lasciare il territorio nazionale.

Il TAR respinse il ricorso con sentenza in forma semplificata; il Consiglio di Stato, in appello, ha riformato la decisione e annullato il provvedimento, escludendo la natura perentoria del termine di sessanta giorni per il rinnovo. Il ricorrente ha quindi agito per il risarcimento del danno, assumendo che il diniego avesse causato il licenziamento e la perdita di retribuzione e contributi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato: Cons. Stato, sez. VI, n. 4212 del 2026 e Cons. Stato, sez. VI, n. 4266 del 2016 escludono l’automatismo risarcitorio. Sul piano processuale, l’onere della prova dei presupposti della domanda grava sul danneggiato, secondo il modello dell’art. 2043 c.c.

Quanto al nesso causale, il Tribunale esclude il legame diretto e immediato tra provvedimento e licenziamento. La lettera di recesso del datore di lavoro non richiama il mancato rinnovo come ragione del licenziamento, ma il comportamento del lavoratore: l’omessa comunicazione della situazione di irregolarità e del passaporto scaduto, la documentazione non veritiera sull’istanza di rinnovo. Ciò che ha indotto il recesso è la condotta scorretta, non il fatto oggettivo del diniego.

Sulla colpa della Questura, il Collegio rileva la non univocità dell’interpretazione. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7156/2022, ha qualificato il termine dell’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 come ordinatorio, richiamando Cass. ord. n. 8786 del 2021. Tuttavia, lo stesso TAR in prime cure e il Consiglio di Stato in sede cautelare avevano aderito alla tesi opposta.

La colpa amministrativa richiede la violazione di una regola chiara, univoca e cogente (TAR Lazio n. 9158 del 2026) e si configura in presenza di negligenza o imperizia. In un quadro normativo controverso, tale presupposto non ricorre. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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