Obbligo di impianto a metano e deroga non richiesta nel procedimento (TAR Lombardia n. 2045 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui la Regione e il Comune impongono al titolare di un impianto di distribuzione carburanti di presentare, entro il termine assegnato, il progetto per l’installazione dell’impianto a metano ovvero l’istanza di deroga, non sono illegittimi per il solo fatto di non valutare d’ufficio le ragioni ostative rappresentate dal privato. Quando l’atto impugnato riconosce espressamente la facoltà di richiedere la deroga in alternativa alla realizzazione, il ricorso volto a far accertare dal giudice i presupposti della deroga è infondato, perché il privato avrebbe dovuto attivare il procedimento amministrativo appositamente previsto. La successiva soppressione legislativa dell’obbligo, per il principio del tempus regit actum, non incide sui provvedimenti anteriori, ma può escludere l’applicazione delle sanzioni per gli inadempimenti ancora in essere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
Il Fatto
La società ricorrente otteneva nel 2015 l’autorizzazione per un impianto di distribuzione carburanti, comprensivo dell’erogazione del metano, con la condizione che l’impianto a metano fosse collaudato e autorizzato entro il 2 febbraio 2017. Nel 2017 la Regione respingeva un’istanza di deroga, fondata su difficoltà finanziarie e su presunti profili di pericolosità legati alla vicinanza di una rotatoria. Il Comune avviava poi un procedimento di revoca dell’autorizzazione.
Nel 2020 la Regione e il Comune intimavano alla società di presentare, entro il 31.12.2020, al SUAP un’istanza con elaborati progettuali per l’avvio della conferenza di servizi finalizzata all’installazione del metano e della colonnina elettrica, ovvero di chiedere la deroga, avvisando delle sanzioni in caso di inadempimento. La società impugna tali atti davanti al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via incidentale che i provvedimenti impugnati si fondano sui medesimi presupposti di atti pregressi ormai inoppugnabili. La nota autorizzatoria del 2015, con la condizione relativa al metano, non è mai stata impugnata; le richieste di deroga del 2017 sono state negate con provvedimenti non contestati. La perizia prodotta nel giudizio rimanda integralmente a quella del 2017.
Ciò nonostante, il Tribunale ritiene di esaminare il merito e respinge il ricorso per una ragione assorbente: gli atti impugnati hanno assegnato un nuovo termine per realizzare l’impianto, ovvero, in alternativa, per domandare la deroga ove fossero sussistite ragioni di sicurezza ostative. Anziché avvalersi di tale facoltà, la ricorrente ha instaurato il giudizio chiedendo al giudice di accertare i presupposti della deroga, anziché farli valere nel procedimento che l’atto stesso consentiva.
Nel merito delle censure, non sussiste violazione dell’art. 18, comma 6, del D.Lgs. n. 257/2016, che consente la deroga per accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza: la norma è applicabile agli impianti già autorizzati, ma la ricorrente non ne ha chiesto l’applicazione. Manca altresì il dedotto difetto di istruttoria, non avendo l’istante avviato il relativo procedimento.
Quanto all’art. 88, comma 4-bis, della L.R. Lombardia n. 6/2010, il suo ambito è ristretto agli impianti già esistenti, mentre quello in esame è successivo. Neppure rileva l’art. 27 della D.G.R. n. 6698/2017, riferito alle aggiunte di nuovi prodotti, né la sentenza TAR Lombardia n. 414 del 2016, relativa a un nuovo impianto, né la sentenza del Consiglio di Stato n. 5420/2016, incentrata su disposizioni estranee alla controversia.
Il Collegio dà infine atto della sopravvenuta L.R. n. 33/2022, che ha soppresso l’obbligo di dotarsi dell’impianto a metano. Per il principio del tempus regit actum essa non incide sugli atti impugnati, ma il comma 2 esclude l’applicazione delle sanzioni per chi non ha ancora realizzato gli impianti. Resta impregiudicata ogni questione sull’art. 100, comma 3, lett. b), della L.R. n. 6/2010. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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