Indennità di trasferimento per soppressione del reparto e sede non confinante (TAR Toscana n. 1499 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità del militare conseguente alla soppressione del reparto di appartenenza integra il presupposto dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, comma 1, l. n. 86/2001, perché il mutamento di sede origina da una scelta esclusiva dell’Amministrazione militare per la cura dell’interesse pubblico. La natura autoritativa del trasferimento non muta per effetto della domanda o della clausola di gradimento sollecitata agli interessati, che implica acquiescenza alla sola scelta della nuova sede. Ai fini dell’esclusione prevista dal comma 1-bis, la nozione di sede “limitrofa” va riferita agli ambiti comunali: l’indennità spetta se la nuova sede è in comune non confinante, anche a prescindere dalla distanza. La rinuncia preventiva al beneficio, sottoscritta su modulo prestampato predisposto unilateralmente dall’Amministrazione, non è libera e non preclude il diritto. Spetta la maggiorazione degli interessi legali, non la rivalutazione monetaria, data la natura non retributiva del beneficio.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio presso il 64° Deposito Territoriale dell’Aeronautica Militare di Porto Santo Stefano, veniva trasferito al 4° Stormo A.M. di Grosseto dopo la chiusura del reparto, avvenuta nel 2016. A novembre 2019 presentava istanza per ottenere i benefici di cui all’art. 1 l. n. 86/2001, senza riscontro; la richiesta veniva riproposta nel gennaio 2023 e sollecitata nel marzo 2023, ancora senza esito.
Il ricorrente chiedeva quindi l’accertamento del silenzio serbato dal DIPMA e dal 4° Stormo, l’accertamento del proprio diritto soggettivo al trattamento economico per il trasferimento d’autorità, la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’indennità con interessi e rivalutazione, oltre al risarcimento del danno da ritardo. Con l’ordinanza n. 641 del 28 maggio 2024 il Tribunale riqualificava l’azione, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., come giudizio ordinario di accertamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare la tardività del deposito documentale del Ministero, avvenuto il 23 ottobre 2024 a fronte di un’udienza fissata al 30 ottobre. Il termine di quaranta giorni liberi ex art. 73 c.p.a. era scaduto il 20 settembre; i termini hanno carattere perentorio e la loro violazione determina l’inutilizzabilità processuale degli atti tardivi, da considerarsi tamquam non essent.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 1, comma 1, l. n. 86/2001 riconosce al personale delle Forze armate trasferito d’autorità ad altra sede, in comune diverso da quello di provenienza, un’indennità mensile pari a trenta diarie di missione, in misura intera per i primi dodici mesi e ridotta del 30 per cento per i successivi dodici. Il comma 1-bis esclude il beneficio per il trasferimento a sede limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito di soppressione o dislocazione dei reparti.
Sul primo requisito il Tribunale richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2016: la soppressione del reparto e il conseguente trasferimento del personale originano da una scelta esclusiva dell’Amministrazione militare, sicché il trasferimento è d’autorità e tale natura non muta per l’eventuale domanda o clausola di gradimento, che implica acquiescenza alla sola scelta della nuova sede.
Sul secondo profilo il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui la nozione di sede “limitrofa” si riferisce agli ambiti comunali, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 6836 del 2022: l’indennità spetta se la nuova sede è in comune non confinante, non spetta se è in comune confinante. Nella specie Grosseto non confina con Monte Argentario, onde sussistono tutte le condizioni del beneficio.
Il Tribunale richiama infine Cons. Stato, sez. II, n. 2204 del 2023 in tema di rinuncia preventiva: la dichiarazione sottoscritta su modulo prestampato unilaterale non vale come rinuncia consapevole, non è possibile rinunciare a un diritto prima che sorga e la scelta del militare è fortemente condizionata. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto e condanna del Ministero al pagamento degli importi maggiorati degli interessi legali; è esclusa la rivalutazione monetaria per la natura non retributiva del beneficio. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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