Mobbing nel pubblico impiego: serve prova del disegno persecutorio unitario (TAR Toscana n. 1501 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il mobbing nel rapporto di impiego pubblico si sostanzia in una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico complessa, continuata e protratta nel tempo, espressiva di un disegno unitario finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del dipendente, e richiede la prova della molteplicità dei comportamenti persecutori, dell’evento lesivo della salute psicofisica, del nesso eziologico e dell’intento persecutorio. La revoca e la riassegnazione di incarichi, anche ove comportino minor prestigio o responsabilità, costituiscono atti di organizzazione interna adottati in base a valutazioni ampiamente discrezionali e non integrano mobbing in assenza di molteplici e concordanti elementi dimostrativi dell’intento persecutorio. La responsabilità contrattuale dell’Amministrazione ex art. 2087 c.c. presuppone che il lavoratore abbia previamente portato a conoscenza del datore la condizione lavorativa denunciata, così da consentirne l’intervento riparatore.

Il Fatto

Il ricorrente, Ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto in servizio presso una Direzione Marittima, ha ricoperto tra il 2016 e il 2018 alcuni incarichi di rilievo. A partire dalla metà del 2018 egli ha dedotto di essere stato sistematicamente escluso da riunioni e incontri istituzionali, di essersi visto sottrarre pratiche di competenza e, con un dispaccio del 17 ottobre 2018, di aver subito la revoca dei precedenti incarichi, assegnati a un altro Capitano di Vascello, con contestuale attribuzione di un incarico ritenuto di minor pregio. Lamenta inoltre l’assenza di delega di firma, la sottrazione della gestione delle risorse umane e il ritardo nella ripresa del servizio in presenza dopo l’emergenza epidemiologica.

Il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in complessivi 55.816 euro, allegando una perizia medico-legale che attesta, dal settembre 2018, un disturbo dell’adattamento con ansia e umore misti a decorso cronico, e ha chiesto prova testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio. Si sono costituiti il Ministero e la Capitaneria di Porto per resistere nel rito e nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale afferma preliminarmente la propria giurisdizione esclusiva, qualificando la domanda in termini di responsabilità contrattuale per violazione dell’obbligo di garanzia imposto dall’art. 2087 c.c. e non di responsabilità extracontrattuale: i fatti dedotti attengono a obblighi specifici del rapporto di lavoro, restando il rapporto mera occasione dell’evento dannoso. Sul punto richiama Cons. Stato, sez. VI, 20 giugno 2012, n. 3584 e Cass., sez. un., 15 febbraio 2022, n. 4872.

Nel merito, la Corte richiama l’insegnamento consolidato secondo cui il mobbing richiede una condotta complessa e sistematica, espressiva di un intento persecutorio, e ribadisce che un singolo o più atti illegittimi di gestione del rapporto non sono di per sé sintomatici di comportamento mobbizzante (Cons. Stato, sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 284; Cass., sez. lav., 26 febbraio 2024, n. 5061). La valutazione complessiva delle circostanze deve consentire di accertare, secondo un giudizio di ordinaria verosimiglianza, il carattere esorbitante ed unitariamente persecutorio delle condotte.

Applicando tali principi, il TAR ritiene gli atti e i comportamenti denunciati insufficienti a dimostrare il mobbing, dovendosi al più ascrivere a una situazione di forte conflittualità lavorativa. Non vi è riscontro dell’esclusione intenzionale dalle riunioni, essendo la convocazione avvenuta secondo un criterio di rotazione. La ripresa del servizio in presenza trova giustificazione nella priorità data alla componente operativa. La revoca degli incarichi è connessa alla presa di servizio di un Capitano di Vascello con maggiore anzianità e pregresse esperienze di comando. La successiva assegnazione dell’incarico risponde a esigenze organizzative, senza prova di intento vessatorio.

La Corte sottolinea che la revoca e l’assegnazione di incarichi costituiscono atti di organizzazione interna, adottati in base a valutazioni ampiamente discrezionali del Comandante e alla rotazione, e che anche l’eventuale minor prestigio del nuovo incarico non basta a dimostrare il disegno unitario di emarginazione.

Il Tribunale esclude inoltre la responsabilità ex art. 2087 c.c.: il ricorrente non ha impugnato né contestato in via amministrativa i provvedimenti, e solo con diffida del 5 ottobre 2020 ha portato la situazione a conoscenza del datore, che non è stato messo in condizione di intervenire. Ciò rende superflui i mezzi istruttori richiesti. Il ricorso è infondato e respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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