Revoca premio giovani agricoltura per ritardo non imputabile nella qualifica (TAR Sicilia n. 69 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel sostegno all’insediamento dei giovani agricoltori, il termine di trentasei mesi fissato per il conseguimento dei requisiti di conoscenze e competenze professionali può essere superato per causa non imputabile al beneficiario. La revoca del contributo è illegittima quando il giovane imprenditore ha provveduto alla tempestiva iscrizione a un corso di formazione e il ritardo nel rilascio dell’attestazione dipende da motivi indipendenti dalla propria volontà. Il principio dell’inadempimento per causa non imputabile trova applicazione anche in assenza di una espressa previsione in tal senso nel provvedimento di concessione, ove l’Amministrazione lo abbia già riconosciuto in relazione a misure sovrapponibili. L’impegno assunto si considera adempiuto nel momento in cui il beneficiario attiva con diligenza le procedure per acquisire la qualifica.

Il Fatto

Con domanda presentata il 6 dicembre 2010, la ricorrente chiedeva di accedere al contributo previsto dal Reg. CE n. 1698/2005, nella Misura 112 – Pacchetto Giovani. Con DDS n. 705 del 12 marzo 2012 l’Amministrazione regionale concedeva l’aiuto di € 40.000,00. L’art. 6 del decreto di concessione imponeva l’acquisizione del requisito della professionalità entro tre anni dalla decisione individuale di concessione.

Con provvedimento n. 7080 del 24 novembre 2016 la Regione revocava il contributo e ne disponeva il recupero, rilevando che la qualifica di Capo d’Azienda era stata conseguita solo il 12 novembre 2015, oltre la scadenza. Respinto il ricorso gerarchico con nota del 22 marzo 2017, la beneficiaria impugnava gli atti davanti al TAR Sicilia, deducendo la non imputabilità del ritardo. Con motivi aggiunti censurava la nota dirigenziale dell’11 dicembre 2015, che aveva qualificato il termine come perentorio, e richiamava i chiarimenti resi dalla Regione con nota prot. n. 159319 del 12 settembre 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il parametro di riferimento nell’art. 13 del Regolamento CE n. 1974/2006, che consente una proroga non superiore a trentasei mesi dalla decisione individuale di concessione per soddisfare i requisiti professionali. Nel caso concreto l’art. 6 del decreto di concessione aveva recepito quella proroga, imponendo all’azienda di acquisire il requisito entro il triennio.

La questione giuridica riguarda la possibilità di superare il termine per fatto non imputabile al beneficiario. Il TAR ritiene che non vi siano ragioni per disapplicare il principio generale dell’inadempimento per causa non imputabile. A sostegno richiama i chiarimenti resi dalla stessa Amministrazione con la nota prot. n. 159319 del 12 settembre 2023, relativi alla Sottomisura 6.1 del PSR Sicilia 2014-2022.

In quella sede la Regione aveva precisato che occorre provare la tempestiva iscrizione al corso di formazione e che il giovane imprenditore non può essere esposto alla revoca quando, pur avendo frequentato il corso e superato gli esami, consegua l’attestazione in ritardo per motivi indipendenti dalla propria volontà. La misura richiamata è giudicata dal Collegio perfettamente sovrapponibile a quella per cui è causa.

La ricostruzione dei fatti conferma l’applicabilità del principio. La ricorrente si era iscritta il 31 luglio 2013 al corso organizzato da un’organizzazione di categoria, non attivato per ragioni proprie dell’ente. Il 9 dicembre 2014 si era iscritta presso un ente accreditato, il cui corso non era stato avviato per mancanza del numero minimo di partecipanti. Solo nel gennaio 2015 accedeva a un corso a pagamento, conseguendo il titolo il 12 novembre 2015.

L’attivazione sollecita della beneficiaria è dunque sufficiente a ritenere tempestivamente adempiuto l’impegno assunto. Il ricorso è fondato e va accolto, con annullamento del decreto di revoca. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 3.000,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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