Indennizzi frequenze digitali: illegittimo il criterio dei soli comuni degli impianti (Cons. Stato n. 9858 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per manifesta illogicità, il criterio regolamentare che, per i titolari di diritto d’uso limitato per motivi radioelettrici, parametra la quota di indennizzo alla sola popolazione dei comuni nei quali sono situati gli impianti. La limitazione del diritto d’uso per ragioni radioelettriche giustifica un trattamento economico inferiore rispetto al diritto d’uso completo e a quello limitato per motivi soggettivi, ma non esclude che il regolatore debba individuare una formula intermedia che contemperi ragionevolmente gli interessi in gioco. La norma regolamentare che non preveda, almeno in via forfettaria, una porzione più ampia del bacino provinciale è pertanto viziata. L’annullamento dell’atto generale presupposto spiega efficacia caducante sugli atti applicativi di determinazione e liquidazione dell’indennizzo.

Il Fatto

I Ministeri competenti hanno adottato il DM 27 novembre 2020, recante le modalità operative per l’erogazione degli indennizzi agli operatori di rete locale che rilasciano le frequenze per il digitale terrestre oggetto di diritto d’uso. L’emittente titolare di un diritto d’uso limitato, integrato e circoscritto all’area di servizio degli impianti operanti, ha dismesso volontariamente e in anticipo la frequenza, presentando richiesta di indennizzo.

Con determina direttoriale il Ministero ha approvato l’elenco degli indennizzi, liquidando in applicazione dell’art. 3, comma 11, del DM 27 novembre 2020 l’importo complessivo di € 292.055,00, poi integrato di ulteriori € 13.622,21. L’interessata ha impugnato gli atti davanti al TAR Lazio, che con la sentenza n. 6044 del 27 marzo 2024 ha annullato i provvedimenti di determinazione e liquidazione e respinto l’azione avverso la revoca. I Ministeri hanno appellato, dolendosi del travisamento delle impugnative e dell’erroneo riconoscimento di un eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello, pur modificando la motivazione della sentenza impugnata. Sul piano processuale osserva che i decreti di determinazione e liquidazione costituiscono atti applicativi delle disposizioni generali dell’art. 3 del DM 27 novembre 2020 e ne sono diretta e necessaria conseguenza. L’annullamento dell’atto presupposto produce quindi efficacia caducante sugli atti applicativi, a prescindere dalla qualificazione come invalidità derivata adottata dal primo giudice.

Nel merito il Collegio ricostruisce la differenza tra le ipotesi regolate dai commi 10, 11 e 12. Il diritto d’uso limitato per motivi soggettivi ricorre quando più operatori condividono il bacino provinciale sulla medesima frequenza; quello limitato per motivi radioelettrici impedisce in radice il rilascio di un diritto completo sull’intero bacino. Le due situazioni sono eterogenee e il secondo diritto ha valore economico inferiore: non sussiste quindi la disparità di trattamento ravvisata dal TAR.

Il percorso argomentativo muta, ma l’esito resta identico. La Corte legge l’art. 3, comma 4, del DM 27 novembre 2020 nel senso che l’indennizzo va parametrato alla popolazione cui, nell’ambito provinciale, il diritto limitato si riferisce, e non necessariamente all’intera popolazione della provincia. L’illogicità non risiede nella rilevanza attribuita alla popolazione provinciale, ma nell’oltremodo penalizzante criterio che, per gli operatori con uno o più impianti in singoli comuni, riduce la base di calcolo ai soli comuni interessati. Tale popolazione può essere esigua o molto meno estesa di quella provinciale.

Il regolatore avrebbe dovuto elaborare una formula intermedia, individuando almeno in via forfettaria una parte più ampia del bacino provinciale. La norma regolamentare è pertanto illegittima, in parte qua, per manifesta illogicità. In conclusione l’appello è respinto e la sentenza di primo grado confermata, con diversa motivazione; le spese, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono poste in solido e in parti uguali a carico dei Ministeri appellanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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