Carta docente è credito liquido: TAR nomina commissario per ottemperanza (TAR Lombardia n. 3272 del 20.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del titolo di condanna passato in giudicato e ritualmente notificato, dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione e le assegna un termine per l’integrale pagamento. Il mero decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, senza alcun adempimento, neppure parziale, integra l’inadempimento rilevante ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. L’amministrazione che si costituisca con memoria di stile senza contestare l’an e il quantum non oppone alcuna difesa utile. All’inerzia ulteriore segue la nomina del commissario ad acta, con oneri e compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero al riconoscimento, in favore della ricorrente, del beneficio della carta elettronica previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2019/2020, per un importo complessivo di euro 1.500,00.

La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata al Ministero, che nulla aveva corrisposto nel termine dilatorio. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, con condanna alle spese distratte in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la ritualità del titolo: la sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata a mezzo PEC, con decorrenza del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Sul piano probatorio, la documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte hanno dimostrato che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né ha indicato l’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non è contestato nell’an e nel quantum.

Da ciò il Tribunale ha tratto la dichiarazione di inottemperanza e l’assegnazione di un termine di 120 giorni dalla pubblicazione per l’integrale pagamento. La scansione dei termini riproduce lo schema tipico dell’art. 114 cod. proc. amm.: all’ordine di fare segue, in caso di inutile decorso, la nomina del commissario.

Il commissario ad acta è stato individuato nel Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Egli provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e riferirà poi alla Sezione sugli adempimenti realizzati.

Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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