Restituzione oneri urbanizzazione per rinuncia al permesso di costruire (TAR Sicilia n. 2286 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Allorché il privato rinunci al permesso di costruire, o non lo utilizzi, ovvero sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio, sorge in capo alla pubblica amministrazione, anche ex artt. 2033 e 2041 cod. civ., l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, con il correlativo diritto del privato a pretenderne la restituzione. Il contributo concessorio è strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio: ove tale trasformazione non si verifichi, il pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare e l’importo versato va restituito. La rinuncia validamente esercitata dal titolare del permesso ne determina la decadenza, con la conseguenza che nessun diritto sul titolo edilizio è trasmesso all’avente causa del fondo. Il diritto alla restituzione sorge anche quando la mancata realizzazione delle opere sia solo parziale.

Il Fatto

La ricorrente, ente religioso, aveva ottenuto dal Comune due titoli abilitativi per la costruzione di una casa albergo destinata a persone sordomute e aveva corrisposto a titolo di oneri di urbanizzazione una somma superiore a 184.000 euro. L’opera non fu mai realizzata, salvo i lavori di scavo e sbancamento.

Con comunicazione del 5 novembre 2015 l’ente manifestava al Comune la volontà di non realizzare l’edificio e chiedeva il rimborso delle somme trattenute, senza esito. Nel 2017 il fondo fu venduto a un’associazione, che nel giudizio sosteneva di aver acquistato il permesso di costruire insieme all’immobile e di non aver beneficiato del titolo. L’ente agiva quindi per l’accertamento del credito e la condanna del Comune, in subordine in solido con l’associazione, alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre interessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione del Comune sulla tardività della memoria depositata dalla ricorrente e la ritiene infondata, essendo il deposito avvenuto nel termine di legge rispetto all’udienza di merito. Nel merito, il ricorso è fondato.

Il punto centrale è la successione temporale tra rinuncia e vendita. La rinuncia alla realizzazione dell’opera risale al 5 novembre 2015, mentre la vendita del fondo è avvenuta nel 2017. La rinuncia risulta pertanto correttamente esercitata dal soggetto che ne era titolare, in un momento in cui il bene era ancora nella sua sfera giuridica.

Intervenuta la rinuncia, il permesso di costruire decade: la ricorrente non ha quindi trasmesso all’associazione alcun diritto sul titolo. Il Collegio sottolinea che la stessa associazione, nelle proprie difese, afferma di non aver beneficiato del titolo edilizio.

Richiamando la giurisprudenza consolidata, il Tribunale ribadisce che, in caso di rinuncia, mancato utilizzo o decadenza del titolo, sorge l’obbligo restitutorio in capo all’amministrazione ai sensi degli artt. 2033 e 2041 cod. civ. Il contributo concessorio è infatti legato alla trasformazione del territorio: se questa non si realizza, il pagamento è privo di causa e l’importo va restituito. Il diritto alla restituzione sorge anche in caso di utilizzazione solo parziale del titolo.

Il ricorso è dunque accolto. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune e sono liquidate in 2.000 euro oltre accessori; nei confronti dell’associazione il Collegio ne dispone la compensazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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