Banca può recedere ad nutum per ritardo nella consegna del bancomat (ABF Collegio di Torino n. 109 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La banca che invia la carta di debito a un indirizzo diverso da quello indicato dal cliente e ne ritarda la consegna per mesi tiene un comportamento formalmente corretto ma complessivamente non improntato al primario obiettivo di soddisfare rapidamente e al minor costo un diritto pacifico del cliente. La richiesta di procura notarile per il ritiro della carta da parte di un delegato non è di per sé censurabile, in ragione della necessità di adottare ogni cautela sull’identità del consegnatario. Il recesso ad nutum dal rapporto di conto corrente non richiede motivazione, essendo la previsione di un obbligo di motivazione incompatibile con la natura stessa di tale recesso. La disciplina del trasferimento del conto corrente dettata dal TUB opera nei rapporti tra intermediari diversi e non si applica al trasferimento tra filiali dello stesso intermediario. Il difetto di reclamo rende inammissibile il ricorso per i profili su cui il reclamo manca, non potendo l’interpretazione della volontà del ricorrente estendersi a un’opera integrativa.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un conto corrente e di una carta di debito presso un intermediario, lamentava una serie di disfunzioni: la carta, richiesta dopo l’apertura del conto, non le era stata consegnata per mesi; l’indirizzo di spedizione era stato erroneamente indicato dalla banca; le reiterate richieste di rettifica e di consegna erano rimaste senza esito concreto. Deduceva inoltre il mancato trasferimento del conto ad altra filiale dello stesso intermediario e il recesso dal rapporto comunicato senza preavviso né motivazione, con trattenimento del saldo residuo.
Chiedeva pertanto un rimborso qualificato come simbolico, dapprima di 1.000,00/2.000,00 euro e poi fino a 3.000,00 euro, a titolo di indennizzo per i ritardi e i disagi sofferti in circa diciannove mesi di rapporto. L’intermediario eccepiva di aver agito correttamente e rivendicava la legittimità del recesso ad nutum, non soggetto a obbligo di motivazione.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce anzitutto la vicenda della carta sulla base della corrispondenza prodotta. La filiale ammette, nel maggio 2024, che la carta era stata inizialmente inviata a un indirizzo diverso da quello indicato, per errore dell’intermediario, e risulta pacifico che la consegna sia avvenuta soltanto il 27 luglio 2024. Emerge inoltre che la banca, di fronte alla richiesta di ritiro da parte di un delegato munito di procura, aveva preteso una procura notarile.
Sul punto il Collegio richiama il principio di libertà delle forme e l’art. 1392 c.c., secondo cui la procura deve avere la forma dell’atto che il delegato deve stipulare. Tuttavia non ritiene censurabile la richiesta della banca, avuto riguardo alla necessità di assicurare l’assoluta certezza sull’identità del soggetto legittimato a ricevere la carta.
Più in generale, il Collegio osserva che l’intermediario ha tenuto un atteggiamento apparentemente corretto sul piano meramente formale, ma complessivamente non improntato all’obiettivo di soddisfare rapidamente e al minor costo un diritto pacifico della ricorrente. Ciò nonostante, la domanda di risarcimento del danno non trova sostegno probatorio: la mancata disponibilità della carta non impedisce di operare sul conto tramite home banking o allo sportello.
Quanto al trasferimento del conto e al recesso, l’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancanza di reclamo. Il Collegio riconosce il proprio potere di interpretare il reclamo anche prescindendo dalla formulazione letterale, ma esclude che tale potere possa spingersi a un’interpretazione integrativa di fatti non ricavabili dal tenore del reclamo stesso. Nel merito, rileva che la normativa sul trasferimento si applica ai sensi dell’art. 126-decies, lett. b) TUB solo tra intermediari diversi, non tra filiali dello stesso; quanto al recesso, l’orientamento condiviso dei Collegi esclude l’obbligo di motivazione. Il ricorso è quindi non accolto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1392 c.c. – Forma della procura
- Art. 126-decies TUB – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni