Onere probatorio della qualità di erede e rigetto del ricorso per saldi (ABF Collegio di Roma n. 4809 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario avente ad oggetto la liquidazione pro quota dei saldi dei conti correnti del de cuius, il ricorrente che agisce in qualità di erede è tenuto a dimostrare la propria qualità di erede. A tal fine non è sufficiente la produzione del certificato di morte, del certificato ereditario collettivo estero, di una pagina della dichiarazione di successione o di una dichiarazione sostitutiva resa oltre il termine decennale. Occorre la prova dell’accettazione dell’eredità nel termine stabilito dall’art. 480 cod. civ. In difetto di tale prova, e in mancanza di riscontro alla richiesta di integrazione documentale formulata dal Collegio, il ricorso è respinto.
Il Fatto
Il ricorrente, qualificandosi come erede del padre deceduto in Germania il 10.12.1996, ha rappresentato che l’asse ereditario comprendeva tre conti correnti: uno presso l’intermediario convenuto, con saldo di € 112.000,00, e due in origine accesi presso intermediari terzi e poi confluiti nella resistente, con saldi di € 11.000,00 e € 15.000,00. Ha riferito di aver chiesto in data 29.04.2025 la distribuzione delle somme, senza ottenere risposta nonostante la presentazione della documentazione attestante la qualità di erede. Ha quindi chiesto che l’Arbitro accertasse il diritto alla liquidazione dei saldi.
L’intermediario ha eccepito la prescrizione del diritto di accettare l’eredità, l’incompetenza ratione materiae e ratione temporis dell’Arbitro, la violazione del principio della domanda per genericità delle allegazioni. Nel merito ha sostenuto di non aver potuto svolgere ricerche per la mancata indicazione del codice fiscale del de cuius, di non riconducibilità dei rapporti al de cuius e di insufficienza della documentazione prodotta. Ha chiesto dichiararsi inammissibile o respingersi il ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha ritenuto di poter superare tutte le altre eccezioni preliminari e di soffermarsi su quella, del tutto assorbente, relativa alla qualità di erede del ricorrente. La controversia aveva ad oggetto la liquidazione pro quota dell’eredità paterna, sicché la prova della titolarità della pretesa costituiva il presupposto logico di ogni ulteriore valutazione.
Il de cuius è deceduto in Germania il 10.12.1996. Il ricorrente non ha prodotto alcun documento idoneo ad attestare l’accettazione dell’eredità nel termine decennale prescritto dall’art. 480 cod. civ. I documenti in atti — certificato di morte, certificato ereditario collettivo redatto in Germania il 07.03.2003, una pagina della dichiarazione di successione e dichiarazione sostitutiva della qualità di erede datata 17.03.2025 — non consentono di ricavare la qualità di erede della parte attrice. La dichiarazione sostitutiva, in particolare, è stata resa ben oltre il termine decennale.
Il Collegio, nel corso della riunione del 10 aprile 2026, ha quindi invitato la parte ricorrente a produrre copia della documentazione attestante l’accettazione dell’eredità e copia integrale della dichiarazione di successione con la relativa ricevuta di presentazione. L’invito rispondeva all’esigenza di colmare il deficit probatorio rilevato d’ufficio.
Il ricorrente non ha riscontrato la richiesta dell’Arbitro. La documentazione in atti è rimasta insufficiente a dimostrare la qualità di erede e, di conseguenza, il ricorso non è risultato suscettibile di accoglimento. Il Collegio lo ha respinto, senza necessità di esaminare nel merito le ulteriori difese dell’intermediario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.