Inerzia del Comune e potere di demolizione dell’immobile abusivo (TAR Molise n. 296 del 23.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’amministrazione e il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso edilizio non fanno divenire legittimo ciò che è illegittimo sin dall’origine, né radicano in capo al proprietario un affidamento giuridicamente qualificato. Il potere-dovere di adottare l’ordine di demolizione resta integro, non essendo configurabile alcuna forma di sanatoria automatica o praeter legem. L’omessa notificazione dell’ordinanza a uno dei comproprietari non ne inficia la legittimità, ma ne determina l’inefficacia solo nei confronti del destinatario non raggiunto, che può impugnarla autonomamente dalla piena conoscenza. L’ordinanza, avendo natura vincolata, non richiede motivazione sull’interesse pubblico alla rimozione, neppure quando intervenga a distanza di tempo. In zona vincolata la sanzione ripristinatoria è comunque doverosa in difetto di autorizzazione paesaggistica, indipendentemente dal titolo edilizio astrattamente necessario.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato di circa 40 mq e 110 mc. su un solo livello, sito in prossimità della propria abitazione di residenza, impugnava l’ordinanza con cui il responsabile competente del Comune gli ingiungeva la demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni. Il provvedimento accertava l’abusività del manufatto, realizzato in assenza di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica, di parere idrogeologico e di deposito sismico, oltre che a distanza non regolamentare dall’abitazione.
Il ricorrente affidava l’impugnativa a due motivi: la mancata notificazione dell’ordinanza all’altro comproprietario e l’eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando in particolare la sproporzione del sacrificio imposto a fronte di un abuso risalente a oltre trent’anni e la carenza di motivazione sulla persistenza dell’interesse pubblico. Il Comune non si costituiva. La domanda cautelare era rigettata per difetto di fumus boni iuris; all’udienza pubblica la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso perché manifestamente infondato. Il primo motivo è privo di pregio: secondo giurisprudenza consolidata, l’omessa notifica dell’ordinanza di demolizione non ne inficia la legittimità ma ne determina l’inefficacia solo nei confronti del comproprietario non raggiunto, che potrà impugnarla autonomamente entro il termine decorrente dalla piena conoscenza, facendo valere le proprie ragioni (cfr. Cons. Stato n. 253 del 2023, n. 5875 del 2021, n. 4745 del 2020).
Anche il secondo motivo è infondato. Il ricorrente sosteneva che il manufatto risalisse almeno al 1991, desumendolo da documentazione aerofotografica, e che il Comune ne avesse conoscenza qualificata quantomeno dal 2016, anno di rilascio del permesso di costruire per l’adiacente accesso carrabile. Da qui la doglianza sulla mancata desistenza e sulla sproporzione del sacrificio, con richiesta subordinata di motivazione rafforzata.
Il Tribunale esclude il vizio di eccesso di potere. La risalenza dell’abuso non inibisce l’esercizio del potere repressivo della violazione costituita dall’edificazione senza titolo, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001. Richiamata la Adunanza Plenaria n. 9 del 2017, si afferma che la mera inerzia dell’amministrazione non è idonea a far divenire legittimo ciò che è illegittimo sin dall’origine né a radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell’abuso, giammai destinatario di un atto favorevole idoneo a ingenerare un’aspettativa qualificata. Non è quindi ammissibile alcuna sanatoria automatica, restando eventualmente configurabili solo responsabilità del funzionario per ritardo, ex art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001.
La doverosità dell’ordine è ulteriormente suffragata dall’assenza dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. In zona vincolata vige il principio di indifferenza del titolo edilizio astrattamente necessario: rileva che l’intervento sia stato posto in essere in zona vincolata e in difetto di titolo sotto il profilo paesaggistico e urbanistico (cfr. Cons. Stato, parere n. 673 del 2021; TAR Campania n. 3607 del 2020).
Quanto al dedotto deficit motivazionale, l’ordinanza di demolizione, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata ai presupposti, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse diverse dal ripristino della legalità violata, neppure se interviene a distanza di tempo (cfr. Ad. Plen. n. 9 del 2017). Il ricorso è respinto integralmente; nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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