Ricorso collettivo in concorso pubblico (TAR Molise n. 302 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo costituisce deroga al canone generale dell’azione individuale e, come tale, è soggetto a pena di inammissibilità a stringenti requisiti: l’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei proponenti, in rapporto a domande fondate sulle stesse ragioni difensive, e l’assenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali, tra le parti. Nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico, l’ammissibilità dell’impugnativa è inoltre subordinata alla c.d. prova di resistenza: il candidato deve dimostrare, o almeno fornire un principio di prova, che l’eventuale accoglimento dei motivi gli consentirebbe un collocamento utile in graduatoria. Non è ammesso l’esercizio di un’azione a tutela di un astratto interesse dell’ordinamento alla corretta formulazione della graduatoria, ove questa non comporti un risultato concreto per il ricorrente.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti a tempo determinato dell’azienda sanitaria resistente, hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di cinque posti di Operatore Socio Sanitario, categoria BS, indetto con deliberazione dell’11 ottobre 2021. Con ricorso collettivo hanno impugnato gli esiti e i punteggi della prova pratica, la graduatoria e gli atti di esclusione dal prosieguo, nonché il provvedimento di convocazione alla prova orale, chiedendo l’accertamento del diritto a sostenere la prova orale anche mediante sessione suppletiva.
Il gravame si fondava su tre motivi: illegittimità della prova per il ritardo nell’inizio e per l’assenza di una banca dati e di criteri di valutazione preventivamente pubblicati; anomalie del sistema informatico; violazione del principio di anonimato delle prove. L’azienda resistente ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso collettivo. Nel corso del giudizio diciotto ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse per intervenuta stabilizzazione; per tre è rimasto l’interesse alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare e dichiara il ricorso inammissibile. Richiamata la giurisprudenza amministrativa consolidata, il Tribunale ribadisce che il ricorso collettivo è proponibile solo in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali individuali e quando possa escludersi qualsiasi conflitto di interessi tra i soggetti che rivestono collettivamente la veste di parte ricorrente.
Nel caso concreto tali presupposti mancano. Dagli elaborati emerge una marcata eterogeneità: alcuni ricorrenti hanno conseguito punteggi vicini alla soglia minima e avrebbero interesse alla sola rivalutazione di singole domande; altri hanno riportato punteggi talmente distanti dalla sufficienza che potrebbero aspirare solo all’annullamento integrale della prova. I motivi non sono inoltre riferibili indistintamente a tutti: la censura sulle due domande asseritamente dubbie giova solo a chi le ha sbagliate, mentre chi ha risposto correttamente ha interesse alla conservazione del punteggio. Anche il petitum risulta differenziato, spaziando dall’ammissione a una sessione suppletiva all’invalidazione dell’intera procedura.
Il Tribunale sottolinea che nessuno di questi profili è stato oggetto di specifica controdeduzione da parte dei ricorrenti. L’interesse azionato è dunque plurimo e disomogeneo, con corrispondenti conflitti di interesse almeno potenziali.
Il Collegio aggiunge un’ulteriore ragione di inammissibilità. Nelle controversie sui risultati di un concorso pubblico non si può prescindere dalla prova di resistenza: il candidato deve dimostrare, o almeno fornire un principio di prova, di poter ottenere un collocamento utile in graduatoria in caso di accoglimento dei motivi. Nel caso di specie i ricorrenti non hanno offerto alcuna dimostrazione del collegamento tra le illegittimità lamentate — peraltro in larga parte generiche e ipotetiche — e l’esito negativo, differenziato per ciascuno di essi.
Il ricorso è pertanto dichiarato complessivamente inammissibile. Il carattere processuale della decisione e la peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.