Foglio di via del questore senza comunicazione di avvio per celerità (TAR Calabria n. 2233 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio di cui all’art. 2 d.lgs. n. 159/2011 presuppone l’accertamento della pericolosità per la sicurezza pubblica del destinatario, desunta da elementi di fatto specifici e concreti, idonei a fondare un giudizio prognostico sulla probabilità di commissione di reati. Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica dell’amministrazione è debole: accertati in modo pieno i fatti e verificate le regole logico-valutative, il giudice non può sostituire le proprie autonome scelte a quelle dell’Autorità. La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa quando sussistono obiettive e indifferibili esigenze di celerità, connesse alla necessità di prevenire condotte antigiuridiche, purché la scelta trovi riscontro nelle concrete modalità della condotta rilevata.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore di Catanzaro ha disposto nei suoi confronti il divieto di fare ritorno nel Comune di Catanzaro per la durata di tre anni. La misura è stata adottata su proposta del Commissariato di P.S., fondata su un deferimento in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere — la detenzione di un coltello di sedici centimetri in una zona di edilizia popolare — su un precedente di polizia per invasione di terreni o edifici e sull’assenza di residenza, interessi di lavoro o affettivi nel Comune.

Il ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili: difetto di motivazione sul giudizio di pericolosità, mancata valutazione dell’attività lavorativa, carenza di istruttoria e omessa comunicazione di avvio del procedimento. L’amministrazione resiste contestando la fondatezza della domanda. La domanda cautelare è stata respinta per difetto di periculum in mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il Questore deve accertare che il destinatario rientri in una delle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e risulti pericoloso per la sicurezza pubblica, dovendo valutare tanto il profilo soggettivo della dedizione alla commissione di reati quanto quello oggettivo dell’attitudine offensiva delle condotte, con riguardo ai beni tutelati della sicurezza e della tranquillità pubblica (Cons. Stato n. 3407 del 2023).

Nel caso concreto il provvedimento si fonda su un’annotazione di polizia dell’8 aprile 2023, nella quale l’Autorità ha accertato la detenzione di una lama di sedici centimetri e la presenza del ricorrente con fare sospetto a bordo del proprio veicolo in un luogo abitato, senza alcuna valida giustificazione per il porto dell’arma. L’ulteriore precedente riguarda l’attraversamento non autorizzato con mezzi motorizzati di una proprietà altrui. Da tali elementi il Collegio trae la conclusione che il giudizio di pericolosità risulta del tutto palese dalla mera lettura dell’atto, e che la doglianza sulla insufficienza della motivazione è manifestamente infondata.

Il Tribunale precisa i limiti del proprio sindacato sulla discrezionalità tecnica: accertati pienamente i fatti e verificate le regole tecniche e del buon agire amministrativo, se le valutazioni dell’Autorità appaiono corrette, ragionevoli, proporzionate e attendibili, il giudice non può spingersi fino a esprimere proprie autonome scelte, altrimenti assumendo la titolarità del potere.

Quanto agli interessi personali nel Comune, la Corte ritiene irrilevante la semplice presenza di professionisti di riferimento, poiché la norma ha riguardo alla residenza o alla dimora abituale e l’esigenza di consulto con commercialista e patronato può essere assolta da remoto o per delega. Sull’omessa comunicazione di avvio, il Collegio osserva che il provvedimento richiama obiettive esigenze di celerità; la formula, pur stereotipata, risulta avvalorata dal tipo di condotta rilevata nel più recente controllo e dall’assenza di giustificazioni fornite al momento. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione del peculiare tipo di discrezionalità esercitata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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