Esclusione per offerta anomala e verifica dei costi del lavoro minimi tabellari (TAR Trentino-Alto Adige n. 291 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella verifica dell’offerta anormalmente bassa, lo scostamento dei costi del personale dai valori delle tabelle ministeriali non integra di per sé causa di esclusione, ma richiede una giustificazione puntuale e rigorosa, accompagnata da dati probatori univoci. La stazione appaltante può respingere l’offerta quando la prova fornita non giustifica il basso livello dei costi proposti, specie ove risulti la sottostima dei minimi salariali. Il giudizio di anomalia costituisce espressione di discrezionalità tecnica e resta sottratto al sindacato sostitutivo del giudice amministrativo, salvo che sia affetto da irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. Sono inammissibili le censure nuove introdotte con la memoria di replica non notificata alla controparte.

Il Fatto

L’Ipes della Provincia autonoma di Bolzano indice una gara riservata a cooperative sociali di tipo B per servizi di manutenzione, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa qualità/prezzo. Partecipano due cooperative. Alla ricorrente, prima in graduatoria, viene contestata l’anomalia dell’offerta e richiesta la giustificazione dei prezzi. Dopo un primo esame, la RUP chiede ulteriori chiarimenti sulla composizione delle squadre di lavoro e sul peso degli apprendisti. All’esito, la stazione appaltante ritiene le giustificazioni non accettabili ed esclude l’impresa ai sensi dell’art. 110, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, disponendo l’aggiudicazione alla seconda classificata.

La ricorrente impugna l’esclusione davanti al TAR, deducendo violazione della normativa provinciale sull’anomalia, difetto di motivazione, errata valutazione dei costi del personale e insufficiente considerazione della natura di cooperativa sociale. L’Ipes resiste, eccependo l’inammissibilità del ricorso e dell’impugnazione dell’aggiudicazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni preliminari per la complessiva infondatezza del ricorso. In via preliminare dichiara inammissibili le censure introdotte solo con la memoria di replica, tra cui la pretesa disparità di trattamento rispetto all’offerta della controinteressata: si tratta di doglianze nuove, che avrebbero dovuto essere proposte con il ricorso o con motivi aggiunti, non potendo la memoria ampliare il thema decidendum.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. L’art. 30 della legge provinciale n. 16/2015 demanda alla Giunta provinciale la determinazione degli elementi per il calcolo della soglia di anomalia, sicché è infondata la tesi secondo cui l’Ipes avrebbe dovuto indicarli nel bando. La Linea Guida n. 7, richiamata nel disciplinare, distingue il capo I, relativo al prezzo più basso, dal capo II, applicabile alla qualità/prezzo. Il richiamo della ricorrente al capo I è inconferente: superata la soglia, la stazione appaltante doveva attivare il sub-procedimento di verifica senza necessità di specifica motivazione, trattandosi di applicazione di linea guida vincolante ai sensi dell’art. 40 della legge provinciale n. 16/2015.

Quanto alla valutazione delle giustificazioni, il Collegio esclude ogni contraddittorietà dell’agire dell’Ipes. La richiesta dell’autodichiarazione antimafia non ha determinato alcuna aggiudicazione, non avendone la RUP i poteri, e costituiva iniziativa acceleratoria. Le prime giustificazioni erano state ritenute solo parzialmente idonee, per l’eccessivo peso degli apprendisti seguiti da un operaio specializzato solo per circa il 10% del tempo. Le ulteriori spiegazioni non hanno chiarito la ripartizione percentuale delle ore tra apprendisti e operai semplici, e il costo orario indicato risulta inferiore ai minimi delle tabelle ministeriali.

Sul terzo motivo, il Tribunale ribadisce che il giudizio di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica e non può essere sostituito dal giudice, neppure mediante consulenza tecnica, se non per vizi di irragionevolezza o travisamento. Lo scostamento dai valori tabellari è ammesso solo se puntualmente e rigorosamente giustificato; nel caso concreto tale prova manca, non essendo le peculiarità della cooperativa di tipo B contestualizzate nell’offerta, ove gli operatori sociali incidono solo per il 5% delle ore. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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