Carta docente ai supplenti: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Molise n. 297 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario del lavoro, recante condanna della pubblica amministrazione al pagamento di una somma in favore del docente supplente a titolo di carta elettronica del docente, è azionabile con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., una volta formatosi il giudicato sul capo economico. La notificazione della sentenza in copia attestata conforme all’originale soddisfa le formalità del titolo esecutivo giudiziale, non essendo più richiesta la spedizione in forma esecutiva dopo le modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di adempiere entro un termine perentorio e nomina, fin d’ora, un commissario ad acta per il caso di inerzia, individuandolo ratione muneris nel direttore generale competente per materia.

Il Fatto

Il ricorrente, docente precario titolare di supplenze nell’anno scolastico 2021/22, aveva ottenuto dal Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio della carta del docente per l’importo di € 500,00, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito e agli accessori fino all’effettivo soddisfo. Il Tribunale aveva fatto proprio l’orientamento della Corte di Cassazione sull’estensione del beneficio ai supplenti.

La sentenza era stata appellata dal solo ricorrente, limitatamente al capo sulle spese. La Corte d’Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto l’appello riconoscendo le spese di entrambi i gradi, con distrazione. Formatosi il giudicato sul capo economico, e rimasta ineseguita la condanna, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato dei capi della sentenza di prime cure diversi da quello relativo alle spese, unico oggetto di appello; anche sulla sentenza d’appello si è formato il giudicato, come risulta dall’attestazione della Corte d’Appello di Campobasso del 10.03.2025.

Quanto alle modalità di notificazione del titolo, il TAR richiama le modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022: dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente il rilascio in copia attestata conforme all’originale. Le notifiche effettuate dalla parte ricorrente all’indirizzo PEC dell’amministrazione risultano pertanto adeguate.

Il titolo azionato, consistente in una sentenza del giudice ordinario del lavoro, rientra tra quelli azionabili con l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che è previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Nel merito il ricorso è fondato: la somma di € 500,00 richiesta a titolo di sorte capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il TAR ordina quindi al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti non ancora effettuati entro il termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.

In conformità alla richiesta della parte, il Collegio nomina fin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso; questi dovrà attivarsi, dietro istanza del ricorrente, in caso di vana scadenza del termine, provvedendo in ulteriori 40 giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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