Inesigibilità della condotta non scrimina l’omesso versamento IVA (Cass. pen. Sez. III n. 27320 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di inesigibilità di una condotta diversa non può trovare spazio al di fuori delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate, non essendo consentito al giudice ricercare cause ultralegali di esclusione della punibilità per via analogica. Il reato di omesso versamento dell’IVA è reato unisussistente, omissivo e istantaneo, punibile a titolo di dolo generico, configurabile anche come dolo eventuale. Nel conflitto tra obblighi concorrenti deve essere privilegiato quello che, solo, riceve tutela penalistica per scelta non irragionevole del legislatore. La crisi di liquidità non esclude la colpevolezza, salvo che sia dimostrata la non addebitabilità della crisi e l’adozione di tutte le iniziative utili, anche sfavorevoli per il patrimonio personale dell’imprenditore.

Il Fatto

La vicenda riguarda un imprenditore, legale rappresentante di due società, condannato in primo grado per omesso versamento dell’IVA dovuta per gli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019 e per omesso versamento di ritenute relative ai periodi d’imposta dal 2016 al 2019. La pena era stata sostituita con la pena pecuniaria, con applicazione delle pene accessorie e concessione della sospensione condizionale.

La Corte di appello di Milano, in parziale riforma, assolveva l’imputato dai reati in materia di ritenute e rideterminava la pena per i residui capi di imputazione. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione del principio di inesigibilità della condotta doverosa e il contrasto giurisprudenziale sul punto; la configurabilità della scriminante dell’adempimento del dovere in presenza di crediti da lavoro privilegiati.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione del reato di omesso versamento dell’IVA, richiamando la più autorevole composizione della giurisprudenza di legittimità: il reato si consuma con il mancato pagamento entro il termine per il versamento dell’acconto del periodo d’imposta successivo ed è punibile a titolo di dolo generico, non essendo richiesto lo scopo specifico di evadere.

Quanto al profilo psicologico, i giudici ribadiscono che la crisi di liquidità non esclude la colpevolezza, a meno che non venga dimostrata la non addebitabilità all’imputato della crisi economica e l’adozione di tutte le iniziative, anche sfavorevoli per il patrimonio personale, per provvedere al tributo. Il mancato incasso dei crediti per inadempimento contrattuale rientra nell’ordinario rischio di impresa.

Sul primo motivo la Corte rileva l’inammissibilità per genericità e, nel merito, l’infondatezza. La difesa non aveva allegato elementi specifici idonei a dimostrare l’impossibilità assoluta di provvedere: non erano state indicate le dimensioni dell’impresa, il numero dei dipendenti, il giro d’affari né i dati di bilancio. La Corte territoriale aveva evidenziato la difficoltà strutturale delle società e la disponibilità di risorse destinate al pagamento delle retribuzioni, con conseguente selezione tra obbligazioni concorrenti.

Il principio di inesigibilità, osserva la Corte, non può collocarsi fuori dalle cause di giustificazione e di esclusione della colpevolezza codificate. Nel conflitto di doveri è necessario che i doveri abbiano lo stesso rango giuridico; e va privilegiato l’obbligo che, secondo una scelta non irragionevole del legislatore, riceve tutela penalistica mediante la fattispecie incriminatrice. Il conflitto, nella specie, è sorto per la condotta dell’imputato, che aveva riscosso l’IVA senza accantonarla.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Il richiamo all’ordine dei privilegi è ritenuto non pertinente, operando esso nelle procedure esecutive o concorsuali, non attuali al momento di consumazione del reato. Gli artt. 2777 e 2778 cod. civ. riguardano i privilegi sui beni mobili, non il privilegio generale sui beni immobili, ove il credito IVA di rivalsa è preferito. Quanto alla bancarotta preferenziale, non risulta provata né dedotta una situazione conclamata di insolvenza, e il reato richiede il dolo specifico di favorire taluno dei creditori in danno di altri

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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