Ordine di demolizione tardivo, natura vincolata e affidamento non tutelabile (Cons. Stato n. 1458 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile edificato in assenza di titolo è atto vincolato al ricorrere dei presupposti in fatto e in diritto e non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell’abuso. L’inerzia della pubblica amministrazione protratta nel tempo non ingenera un legittimo affidamento in capo al privato che abbia costruito senza titolo, neppure quando il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi. Non sussiste un obbligo di motivazione rafforzata per effetto del lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione delle opere e l’adozione della misura sanzionatoria. L’eventuale mancata o imprecisa indicazione dell’area di sedime da acquisire non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione, trattandosi di elemento afferente alla distinta e successiva misura dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

Il Fatto

Agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso il dante causa dell’appellante realizzava in agro di Gallipoli, in zona tipizzata agricola e sottoposta a vincolo paesaggistico, alcune opere edilizie in assenza di titolo abilitativo: un fabbricato residenziale con porticato, un piano interrato, uno scavo e tre locali interrati. Nel febbraio 1994 la Polizia Municipale accertava l’abuso e provvedeva al sequestro.

A seguito di istanza di sanatoria, nel giugno 1999 il Comune rilasciava la concessione edilizia in sanatoria per una parte delle opere. Solo con ordinanza n. 57 del 2022 il Comune ingiungeva la demolizione delle opere residue, nel frattempo ulteriormente modificate dall’appellante. Il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, respingeva il ricorso con sentenza n. 478/2023, affermando la natura di illecito permanente dell’abuso e l’insussistenza di un affidamento tutelabile. L’appellante propone gravame deducendo omessa pronuncia, carenza di motivazione e violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio fondata sulla dedotta presentazione di una nuova istanza di sanatoria. Le ipotesi di rinvio nel rito amministrativo sono del tutto eccezionali, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., e tale carattere è rafforzato nelle udienze di smaltimento dell’arretrato. In ogni caso, la legittimità degli atti impugnati va valutata con riferimento al momento della loro adozione.

Nel merito, i primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. Il Consiglio di Stato richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata. Il principio non ammette deroghe neppure quando l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile e il trasferimento non riveli intenti elusivi, come affermato da Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9.

La Corte precisa che l’eventuale conoscenza dei luoghi da parte dell’Amministrazione e la sua tardiva attivazione non possono né rendere legittimi gli interventi abusivi né inficiare l’attività di accertamento e repressione. Non è dunque configurabile alcun affidamento legittimo alla permanenza di un abuso edilizio, né un obbligo di motivazione rafforzata, stante la natura rigidamente vincolata del potere-dovere repressivo. Da ciò deriva l’infondatezza delle censure su istruttoria inadeguata e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; gli abusi, per consistenza, non giustificano il richiamo alle modifiche di lieve entità invocate dall’appellante.

Il terzo motivo è parimenti infondato. L’acquisizione gratuita al patrimonio dell’ente per inottemperanza all’ordine costituisce una sanzione autonoma: le questioni relative all’area, compresa la mancata indicazione dell’area passibile di acquisizione, non costituiscono motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione e possono essere contestate solo nel giudizio avverso il successivo provvedimento di acquisizione (Cons. Stato, Sez. VI, 9 dicembre 2024, n. 9856; Cons. Stato, Sez. VII, 14 settembre 2023, n. 8318). È sufficiente l’analitica descrizione delle opere, funzionale alla rimozione spontanea.

L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite liquidate in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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