Difetto di ius postulandi e inammissibilità dell’appello contabile (Corte dei Conti Sez. I App. n. 137 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore che propone appello dinanzi alle Sezioni Centrali d’Appello della Corte dei conti deve essere iscritto all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, trattandosi di requisito indefettibile per la valida instaurazione del giudizio. Il difetto di ius postulandi integra una causa di inammissibilità dell’impugnazione non suscettibile di sanatoria ove non tempestivamente regolarizzata, incidendo sulla valida costituzione del rapporto processuale. Detta inammissibilità non può essere sanata dalla concessione di un rinvio quando il termine per proporre appello sia già inutilmente e irreversibilmente spirato, né è configurabile la rimessione in termini del difensore, stante l’ingiustificata ignoranza di norme processuali pacifiche e conoscibili.
Il Fatto
Il contribuente, cessato dal servizio militare per infermità, aveva adito il giudice territoriale per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione del c.d. “moltiplicatore” ex art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997. La Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia rigettava la domanda, ritenendo il beneficio non applicabile per essere il ricorrente cessato dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età previsti per l’accesso all’ausiliaria.
Avverso tale sentenza, l’interessato proponeva appello dinanzi alla Sezione Prima Centrale d’Appello, deducendo il possesso del requisito dei quaranta anni di servizio utile. Si costituiva l’INPS, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del gravame per difetto di valido ius postulandi, non risultando il difensore iscritto all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato pregiudizialmente l’eccezione preliminare, riconoscendone la fondatezza. Il Collegio ha rilevato il carattere incontroverso dell’assenza di abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, confermata anche in udienza dal difensore stesso, che ne aveva chiesto un breve rinvio per sanare l’irregolarità.
Secondo l’orientamento consolidato richiamato dalla Corte, il difetto di ius postulandi costituisce causa di inammissibilità dell’impugnazione, non suscettibile di sanatoria se non tempestivamente regolarizzata. Nel caso di specie, il termine per proporre appello era ormai inutilmente e irrimediabilmente spirato, precludendo ogni effetto sanante derivante dalla concessione del rinvio.
La Corte ha inoltre escluso la configurabilità della rimessione in termini del difensore, stante l’ingiustificata ignoranza di norme processuali pacifiche e facilmente conoscibili. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato l’assorbimento sia della questione concernente il contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa, sia del merito del giudizio, con definitiva conferma della sentenza impugnata.
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Nota della Redazione
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