Conferenza di servizi decisoria: la determinazione conclusiva vincola l’amministrazione procedente (TAR Sicilia n. 3783 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria, adottata sulla base delle posizioni prevalenti, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso delle amministrazioni interessate, ai sensi dell’art. 14-quater, comma 1, legge n. 241/1990. L’amministrazione procedente non può adottare un provvedimento finale di segno opposto a quello così determinato, valorizzando il parere negativo già superato in conferenza. L’unico rimedio esperibile è la sollecitazione dei poteri di autotutela di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies legge n. 241/1990, previa nuova conferenza. La riserva di ulteriori valutazioni dei vertici dell’ente non vale a degradare la determinazione conclusiva a mero atto endoprocedimentale.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata per attività di officina navale e meccanica nell’ambito del porto. Con un’autorizzazione suppletiva le era stato consentito di destinare parte dell’area ad attività commerciali. Con successiva istanza ha chiesto la modifica della concessione, ai sensi dell’art. 24, comma 2, reg. cod. nav., per installare un container adibito a chiosco per la somministrazione di cibi e bevande.

L’Autorità di Sistema Portuale ha indetto una conferenza di servizi decisoria. La Capitaneria di Porto ha espresso parere negativo, incentrato su profili di sicurezza viaria e sull’asserita necessità di un nuovo titolo concessorio. All’esito, la conferenza ha superato quel dissenso ed espresso orientamento favorevole, con riserva di ulteriori valutazioni dei vertici dell’ente. L’Autorità ha poi adottato un preavviso di diniego e, successivamente, un provvedimento definitivo di rigetto, richiamando anche un sopravvenuto parere del Comitato di Gestione. La società ha impugnato gli atti con ricorso e motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto estromesso il Ministero per difetto di legittimazione passiva, riconoscendo alle Autorità di Sistema Portuale autonomia che consente loro di stare in giudizio personalmente ai sensi dell’art. 6, comma 5, legge n. 84/1994. Nel merito ha esaminato la censura pregiudiziale sulla illegittimità degli atti adottati dopo la conclusione favorevole della conferenza, ritenendola fondata.

Il giudice ha qualificato la conferenza come decisoria, obbligatoria quando la conclusione positiva del procedimento dipende dall’acquisizione di più atti di assenso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, legge n. 241/1990. Il verbale conclusivo costituisce determinazione motivata e, per l’art. 14-ter, comma 7, si fonda sulle posizioni prevalenti; l’assenso delle amministrazioni non partecipanti si considera acquisito. Da ciò deriva che la determinazione sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, anche quelli espressi in senso contrario.

Non regge, per il Collegio, la tesi della natura meramente endoprocedimentale della determinazione, fondata su un precedente del Cons. Stato n. 5084/2013 antecedente alla riforma del 2016: la riscrittura dell’art. 14-quater ha definitivamente chiarito che la determinazione, e non il provvedimento successivo, sostituisce gli atti di assenso. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 9/2019, ha del resto censurato una norma regionale che sospendeva l’efficacia della determinazione conclusiva, per contrasto con la disciplina statale. La formula di riserva sui poteri dei vertici dell’ente non può vanificare la portata dell’istituto.

Pertanto l’Autorità, una volta adottata la determinazione finale, non poteva valorizzare il parere negativo della Capitaneria, ormai sostituito ex lege, per giungere a conclusioni opposte. Il solo rimedio riconosciuto all’amministrazione dissenziente è la sollecitazione dell’autotutela, previa nuova conferenza. Il Collegio ha poi esaminato, per completezza, l’eccepita incompetenza della Capitaneria, ritenendola solo parzialmente fondata: alla Direzione marittima spettano i poteri di sicurezza e polizia del porto ai sensi dell’art. 14 legge n. 84/1994 e dell’art. 81 cod. nav., ma resta ultronea la sua valutazione sull’applicabilità dell’art. 24, comma 2, reg. cod. nav., rientrando nelle competenze dell’Autorità portuale. Il parere del Comitato di Gestione era necessario, ma andava reso in conferenza, non dopo. Ricorso e motivi aggiunti sono stati accolti e gli atti impugnati annullati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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