Notifica del diniego di condono al proprietario catastale e obblighi partecipativi (TAR Sicilia n. 3370 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, la notificazione del diniego di concessione in sanatoria ex art. 35 L. n. 47 del 1985 è correttamente eseguita nei confronti del proprietario catastale dell’immobile. A fronte dell’omesso aggiornamento dei dati catastali, l’Amministrazione non è tenuta a compiere complesse indagini giuridiche sui rapporti interprivati, ma ha il solo onere di individuare il proprietario risultante dalle risultanze catastali, in applicazione del divieto di aggravamento del procedimento. La medesima regola vale per gli atti endoprocedimentali, incluso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. n. 241/1990. Le norme sulla partecipazione non si applicano meccanicamente: il privato che deduca la lesione delle pretese partecipative deve allegare gli elementi che, se introdotti, avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento. Il diniego fondato sulla realizzazione di nuove opere in pendenza del procedimento ha natura vincolata, con conseguente non obbligatorietà del preavviso di rigetto.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari indivisi di un immobile per successione, hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune di Catania ha negato la concessione edilizia in sanatoria ex L. 47/1985, chiesta nel 1986 dagli originari proprietari. Il diniego si fondava sul mancato versamento degli oneri accessori e sulla realizzazione, sine titolo, del piano secondo dell’immobile. Il provvedimento è stato notificato anche alla madre di alcuni ricorrenti, che ha dedotto di non essere mai stata proprietaria né erede, ma solo residente.
I germani ricorrenti hanno contestato, tra l’altro, la mancata notifica nei loro confronti degli atti endoprocedimentali e del preavviso di diniego, nonché l’eccessiva durata del procedimento e la lesione del legittimo affidamento. Il Comune si è costituito, evidenziando che i proprietari catastali risultavano ancora i nonni deceduti, non essendo stata effettuata alcuna voltura, e che l’abuso del secondo piano era già stato sanzionato più volte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il solo motivo proposto dalla madre dei germani. Il provvedimento la indica tra i destinatari del diniego e del preavviso di sanzioni ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, pur avendo ella allegato, senza smentita dell’Amministrazione, di non essere mai stata proprietaria né erede. L’atto è pertanto annullato in parte qua.
Quanto agli altri motivi, il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui la notifica del diniego di condono è corretta se indirizzata al proprietario catastale (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1282 del 2025). Poiché le visure confermano che gli intestatari catastali erano ancora i nonni deceduti, in assenza di voltura, l’Amministrazione non aveva l’obbligo di compiere accertamenti giuridici sui rapporti successori (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 1878 del 2010).
Il diniego ha inoltre carattere vincolato: la consistenza dell’immobile è stata modificata dopo l’istanza di condono con una nuova elevazione. È preclusa l’esecuzione di interventi modificativi del manufatto da regolarizzare (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 8540 del 2023; Cons. Stato, Sez. VII, n. 7918 del 2025). Ne deriva la non obbligatorietà del preavviso di rigetto (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 6231 del 2025).
Le garanzie partecipative, del resto, non si applicano meccanicamente: il privato deve allegare gli elementi che avrebbero potuto incidere sul contenuto dell’atto (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 5455 del 2023). Le deduzioni dei ricorrenti sono generiche e non superano tale vaglio. È infine escluso il legittimo affidamento, non invocabile in materia di abusi edilizi nemmeno per il decorso del tempo e l’inerzia (cfr. Ad. Plen. n. 9 del 2017). Spese compensate.
Nota della Redazione
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