Informativa antimafia travolge autorizzazioni e impone cancellazione dal registro (TAR Sicilia n. 3368 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche quando non sussista alcun rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione. Ai sensi dell’art. 89-bis d.lgs. n. 159/2011, l’equiparazione quoad effectum tra i due istituti è stabilita positivamente dal legislatore. Ne consegue che l’art. 67 d.lgs. n. 159/2011 impone in via vincolante la decadenza dalle autorizzazioni, licenze e abilitazioni all’esercizio di attività economiche private, nonché la cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese. La sopravvenuta assoluzione penale non inficia il provvedimento adottato in precedenza, in applicazione del principio del tempus regit actum, salvo l’aggiornamento in sede amministrativa.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale operante nel settore edilizio-ambientale, era iscritto nell’elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. Con provvedimento del febbraio 2024, il Prefetto adottava nei suoi confronti un’informativa interdittiva ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011, sulla scorta di elementi desunti da un procedimento penale per ricettazione.

Ricevuta la nota prefettizia, la Camera di Commercio avviava la procedura di decadenza e con provvedimento dell’aprile 2024 disponeva la cancellazione d’ufficio dell’attività di vendita all’ingrosso di materiali per l’edilizia dal registro delle imprese. Il ricorrente impugnava tale atto davanti al TAR, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 67 d.lgs. n. 159/2011, eccesso di potere e difetto di motivazione. L’amministrazione non si costituiva.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio respinge l’istanza di rinvio avanzata dal difensore per la pendenza dell’appello avverso la sentenza che aveva rigettato l’impugnazione dell’interdittiva. La circostanza non rientra tra i casi eccezionali dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., che soli giustificano il differimento della trattazione.

Nel merito, il TAR ritiene infondata la tesi secondo cui la Camera di Commercio non avrebbe potuto dichiarare d’ufficio la cancellazione, non rientrando il caso tra le misure di prevenzione richiamate dall’art. 67. Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 1827 del 2021, il Collegio osserva che anche le attività soggette ad autorizzazione, licenza o s.c.i.a. soggiacciono alle informative antimafia, essendo ormai superata la rigida bipartizione tra comunicazioni e informazioni.

Il percorso argomentativo si fonda sul parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 3088 del 2015, secondo cui anche per le attività soggette a mera autorizzazione l’infiltrazione mafiosa inquina l’economia legale e altera la concorrenza. Il principio ha trovato conferma nella Corte cost. n. 4 del 2018 e nell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2018, che ha qualificato l’interdittiva come forma di incapacità giuridica del destinatario a essere titolare di situazioni giuridiche nei rapporti con la PA. Ulteriore conforto viene dalla Corte cost. n. 57 del 2020.

Il Collegio sottolinea che l’equiparazione tra comunicazione e informazione è stabilita dall’art. 89-bis, mentre gli effetti sui provvedimenti abilitativi discendono dall’art. 67. La revoca delle autorizzazioni e la cancellazione dal registro conseguono quindi in via vincolante dall’adozione dell’interdittiva e alla sua perduranza. Il difetto di motivazione non è ravvisabile, essendo il provvedimento adeguatamente motivato con il richiamo all’atto presupposto.

Quanto alla sopravvenuta assoluzione penale, essa non muta la soluzione: trattasi di decisione successiva al provvedimento impugnato, rispetto al quale opera il tempus regit actum, e l’interdittiva non risulta annullata. Resta salva la facoltà di chiedere l’aggiornamento in sede amministrativa. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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