Carta elettronica del docente: il giudice dell’ottemperanza ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3371 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è fondato quando l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza e non abbia formulato deduzioni o fornito indicazioni sull’andamento della procedura. In tale evenienza, il giudice dell’ottemperanza ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine assegnato, disponendo fin d’ora la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. L’assolvimento dell’incarico da parte del commissario, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, per quattro anni scolastici, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, del valore di € 500,00 per ciascun anno. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza nella parte di specifico interesse.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando la produzione della copia asseverata della sentenza da ottemperare, l’attestazione del passaggio in giudicato e la dimostrazione dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo, avvenuta in data antecedente di oltre centoventi giorni alla proposizione del ricorso, come richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha accertato che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza e non aveva formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Tale comportamento è stato valutato come incontestazione dell’an e del quantum del credito vantato dalla ricorrente.
Alla luce di tali elementi, il giudice ha ordinato al Ministero di ottemperare al giudicato, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditando la somma complessiva dovuta nel termine di novanta giorni. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, con facoltà di delega, il quale avrebbe dovuto provvedere entro il successivo termine di sessanta giorni.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, rilevando che la parte ricorrente avrebbe potuto proporre un ricorso unico unitamente ad altra docente, anch’essa munita di analogo titolo esecutivo e già assistita dal medesimo difensore, al fine di evitare ulteriori esborsi di denaro pubblico. È stato fatto salvo il solo rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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