Ricorso principale esaminato per primo e improcedibilità dell’incidentale (TAR Toscana n. 1589 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche, quando il ricorrente principale impugna l’ammissione del concorrente e l’aggiudicatario propone ricorso incidentale escludente, il ricorso principale va esaminato per primo. L’accoglimento dell’incidentale non determina l’improcedibilità del principale, perché resta in capo al ricorrente l’interesse legittimo strumentale alla rinnovazione della gara. L’infondatezza del principale, invece, consolida l’aggiudicazione e fa venir meno l’interesse dell’aggiudicatario all’incidentale, che diviene improcedibile. Le clausole della lex specialis si interpretano secondo il tenore letterale, senza integrarne il contenuto, e le cause di esclusione sono di stretta interpretazione. La valutazione delle offerte tecniche costituisce discrezionalità tecnica insindacabile, salvo manifesta illogicità.
Il Fatto
ESTAR bandiva una procedura aperta per l’affidamento in due lotti della fornitura in service di sistemi analitici per la determinazione della VES, occorrenti ai laboratori delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana. Per il lotto 1, con base d’asta di euro 3.731.330,00 oltre IVA, il criterio era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023. Partecipavano due sole imprese.
La controinteressata si collocava al primo posto con 92,37 punti, la ricorrente al secondo con 86,05. La ricorrente impugnava l’aggiudicazione deducendo il difetto, nel dispositivo offerto dall’aggiudicataria, di caratteristiche tecniche di minima previste a pena di esclusione, l’omessa allegazione di una dichiarazione richiesta dal capitolato e l’erronea attribuzione dei punteggi tecnici. L’aggiudicataria proponeva ricorso incidentale, specularmente escludente e censurante i punteggi dell’avversaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitempo l’ordine di trattazione dei due gravami. Richiamando la sentenza della Corte di giustizia C-333/18 e la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 4431 del 2020; TAR Lazio n. 18000 del 2024), rileva che gli interessi perseguiti nei ricorsi intesi alla reciproca esclusione sono equivalenti. L’accoglimento dell’incidentale non può rendere improcedibile il principale, perché l’offerta esclusa conserva l’interesse strumentale a una eventuale rinnovazione. Il ricorso principale va dunque esaminato per primo: se infondato, rende improcedibile l’incidentale.
Nel merito, i primi due motivi sono infondati. Il capitolato tecnico elenca le caratteristiche di minima in modo non cumulativo e va letto secondo il tenore letterale, senza integrazioni esegetiche che restringerebbero la partecipazione. Dal manuale operativo risulta che il dispositivo dell’aggiudicataria garantisce la risospensione automatica in modalità ordinaria e consente il caricamento in continuo a ciclo avviato, con la verifica della sospensione manuale tramite led dedicato. Il sistema è quindi completamente automatizzato. I chiarimenti resi dalla stazione appaltante sono neutri e privi di portata confessoria.
Il terzo motivo è infondato. La dichiarazione sui collegamenti alle catene automatizzate non era richiesta a pena di esclusione, e la sanzione espulsiva non può ricavarsi in via interpretativa, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023.
Il quarto motivo è inammissibile. Esso investe l’attribuzione dei punteggi tecnici e mira a un sindacato sostitutivo del giudice. La valutazione delle offerte costituisce discrezionalità tecnica insindacabile, salvo manifesta illogicità: il giudizio non può risolversi in un nuovo computo punto per punto, ma deve cogliere l’insieme sistemico delle offerte. Il rigetto del principale determina l’improcedibilità dell’incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in euro 4.000,00 per ciascuna parte resistente.
Nota della Redazione
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