Recupero dell’assegno di ricerca indebitamente corrisposto e prescrizione decennale (TAR Campania n. 2266 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le somme corrisposte dalla Pubblica Amministrazione a un proprio dipendente in misura superiore a quella dovuta, per effetto di un errore materiale di calcolo, costituiscono indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. e sono soggette all’obbligo di recupero. L’azione di ripetizione è soggetta al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. e non al termine quinquennale previsto per i crediti retributivi dall’art. 2948, primo comma, n. 5), cod. civ., non sussistendo simmetria tra l’azione del lavoratore e quella contraria del datore. Non è invocabile il legittimo affidamento del percipiente quando il pagamento sia manifestamente privo di titolo o basato su semplici errori di calcolo, rilevabili dal beneficiario anche ricorrendo a un esperto. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento è sanata ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 quando il destinatario abbia comunque potuto esporre le proprie ragioni.

Il Fatto

La ricorrente, professoressa associata a tempo pieno presso una università statale, era stata collocata a riposo per raggiunti limiti di età. Nel periodo di servizio aveva percepito, oltre allo stipendio, una quota di assegno di ricerca corrisposta mensilmente. L’Ateneo, rilevato un errore nella commisurazione dell’importo, avviava il recupero dell’indebito, dapprima con nota della dirigente competente e poi con successivo chiarimento in risposta alle contestazioni della docente.

La docente impugnava gli atti davanti al TAR Campania, chiedendo l’accertamento dell’infondatezza della pretesa restitutoria e la condanna dell’Università alla restituzione delle somme già trattenute. Dopo il rigetto dell’istanza cautelare, la causa giungeva alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm., trattandosi di controversia relativa al rapporto di lavoro del personale in regime di diritto pubblico. Nel merito, è incontroverso che le somme siano state percepite senza titolo.

Il TAR ricostruisce la genesi dell’errore: il decreto rettorale di nomina indicava l’assegno in una somma annua da corrispondere in tredici mensilità, mentre l’operatore aveva inserito nel sistema informatico un importo maggiore, ottenuto dividendo la medesima somma per dodici anziché per tredici. La maggiore somma percepita integra pertanto un indebito oggettivo, che impone all’Amministrazione l’obbligatorio esercizio dell’attività di ripetizione.

Quanto al termine prescrizionale, il Collegio richiama Cons. Stato, sez. II, n. 9836 del 2024, secondo cui il recupero degli emolumenti erroneamente versati è soggetto al termine decennale, decorrente dal giorno dell’erogazione materiale delle somme, trattandosi di azione ex art. 2033 cod. civ. e non rilevando il diverso termine quinquennale previsto per le spettanze retributive. La censura sul legittimo affidamento è respinta: la docente era in grado di cogliere la commisurazione dell’assegno dal decreto di nomina, e in ogni caso il pagamento derivava da un semplice errore di calcolo, rilevabile dal beneficiario.

Il richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU, invocata dalla ricorrente tramite Cons. Stato, sez. II, n. 5014 del 2021, non giova: quella pronuncia esclude dall’irripetibilità proprio le ipotesi di pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su semplici errori di calcolo. Quanto all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, opera la sanatoria dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, avendo la ricorrente potuto contestare la pretesa con propria pec. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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