Ottemperanza al giudicato sul diritto alla Carta del docente (TAR Sicilia n. 181 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’attuazione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. L’inerzia dell’Amministrazione protratta oltre il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, e non giustificata da ragioni ostative, integra l’inadempimento del comando giudiziale. Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., ordina l’adempimento in un termine ultimativo, nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza e fissa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente ha instaurato il giudizio di ottemperanza chiedendo al TAR Sicilia di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 801/2024. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica del docente per sei anni scolastici, con condanna dell’Amministrazione all’erogazione dell’importo complessivo di € 3.000,00 oltre accessori di legge.

La sentenza era stata notificata in forma esecutiva ed era divenuta irrevocabile. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione era rimasta inerte, senza attivare la Carta né emettere i buoni elettronici dovuti. Di qui la domanda di ottemperanza, con richiesta di nomina del Commissario ad acta e di condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato i presupposti dell’azione. Ha dato atto del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, risultante dalla certificazione prodotta in atti, e dell’avvenuta notificazione della sentenza presso il Ministero in data 12 luglio 2024. Ha quindi rilevato il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, condizione necessaria per l’esperibilità del rimedio.

Sul piano dell’ammissibilità, il TAR ha affermato che nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli esecutivi attuabili mediante il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato, perché l’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato. Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, corrispondendo mediante accredito sulla Carta elettronica del docente la somma dovuta per gli anni scolastici oggetto di condanna, oltre accessori di legge e spese di lite liquidate dal giudice ordinario.

L’adempimento è stato fissato nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di inottemperanza perdurante è stato nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato ratione muneris nel direttore generale competente, senza compenso, con facoltà di subdelega e ulteriore termine di 60 giorni.

Il Collegio ha inoltre accolto la domanda di fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendo l’applicazione non manifestamente iniqua: l’inadempimento si protrae da mesi senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentano alcuna complessità e l’Amministrazione non ha rappresentato ragioni ostative. La penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, dalla notificazione fino all’integrale adempimento. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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