Legami parentali e contratti di affitto sorreggono l’interdittiva antimafia (TAR Sicilia n. 3161 del 24.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia ha natura cautelare e risponde alla funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione: non richiede la prova dell’infiltrazione, ma la presenza di indizi dai quali non sia illogico ritenere il collegamento tra impresa e criminalità organizzata. Il rischio va accertato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, secondo il criterio del più probabile che non, con un grado di plausibilità e non di certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti. Il solo vincolo parentale, astrattamente considerato, è elemento inerte e non fonda il pericolo di condizionamento; diventa indizio dinamico e rilevante quando la sua specifica caratterizzazione, il contesto socio-economico e territoriale e altri elementi sintomatici lo rendano idoneo a innescare il flusso inferenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale esercente attività agricola mista nel Comune di -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto di Messina ha adottato l’interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, 91 e 94 d.lgs. n. 159/2011. A fondamento dell’atto la Prefettura ha posto i legami familiari con soggetti controindicati, la stipula di contratti di locazione nel biennio 2020-2021 con un soggetto ritenuto vicino ad ambienti criminali e l’incidenza dell’attività in un contesto territoriale connotato da pervasiva diffusione del fenomeno mafioso nel settore agricolo.

Il ricorrente, mai sottoposto a procedimento penale, ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 85 e 91 d.lgs. n. 159/2011 e degli artt. 3 e 6 legge n. 241/1990, lamentando difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità. Ha sostenuto che i soli legami familiari non bastano e che non erano stati precisati gli elementi da cui dedurre la comunanza di interessi con soggetti controindicati. In sede cautelare la Sezione aveva respinto la domanda con ordinanza n. 619/2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i consolidati indirizzi della giurisprudenza amministrativa in materia di misure preventive antimafia. L’interdittiva non richiede la prova di un fatto, ma una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere il collegamento tra impresa e organizzazioni mafiose o forme di condizionamento. La valutazione del Prefetto ha spiccato profilo discrezionale ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, secondo il richiamo a Cons. Stato, sez. III, n. 491 del 2023 e n. 4293 del 2021.

Il rischio di infiltrazione va valutato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non esige il livello di certezza proprio dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di plausibilità. Gli elementi posti a base dell’informativa possono anche essere penalmente non rilevanti, e l’accertamento prescinde dall’atteggiamento antigiuridico dei singoli, costituendo un dato oggettivo. La mafia, si osserva, non si vale solo di soggetti organici, ma anche di soggetti compiacenti, cooperanti o passivamente omertosi, come ricordato da Cons. Stato, sez. III, n. 4156 del 2024 e n. 5723 del 2021.

Quanto ai vincoli parentali, la giurisprudenza ne afferma la rilevanza quando il rapporto, per natura, intensità o caratteristiche concrete, lasci ritenere che l’impresa abbia una regìa familiare o che le decisioni possano essere influenzate dalla mafia attraverso la famiglia. Nei contesti in cui attecchisce il fenomeno mafioso, la struttura clanica fondata sul nucleo familiare può determinare influenza reciproca, legami di cointeressenza, solidarietà o soggezione. Hanno rilievo circostanze obiettive come la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti e le peculiari realtà locali.

Il Collegio conferma quanto già espresso in sede cautelare. Il provvedimento ha evidenziato i profili controindicati del padre del ricorrente e di quattro familiari, due dei quali condannati per associazione mafiosa, e ha richiamato la stipula di contratti di affitto con altro soggetto controindicato, collocando il tutto in un contesto territoriale di pervasiva diffusione del fenomeno mafioso in agricoltura. Il passaggio qualitativo del vincolo parentale da elemento inerte a indizio dinamico è determinato, nel caso concreto, dalla sua specifica caratterizzazione nel contesto socio-economico e territoriale, oltre che dal dato dei contratti di affitto.

Il quadro indiziario, complessivamente valutato, sorregge dunque la motivazione del provvedimento in termini di indici sintomatici dell’infiltrazione mafiosa. Le censure del ricorrente non scalfiscono un ragionamento logico-inferenziale che, secondo il criterio probabilistico, depone per la ragionevole sussistenza del rischio di contaminazione dell’attività imprenditoriale. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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