Divieto di subordinare integrazione salariale al consenso di tutti i sindacati (TAR Sardegna n. 697 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’inosservanza dell’obbligo di informativa sindacale preventiva previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015 non comporta l’inammissibilità della domanda di integrazione salariale, non essendo tale sanzione prevista dalla norma né proporzionata allo scopo della consultazione. L’accesso al Fondo di Integrazione Salariale non può essere subordinato all’assenso di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative: la norma impone la consultazione, non l’unanimità dei consensi. Ove la comunicazione sia stata trasmessa in via preventiva e abbia condotto all’esame congiunto con le rappresentanze effettivamente interessate, lo scopo della norma deve ritenersi raggiunto, con conseguente illegittimità del diniego fondato sul mancato coinvolgimento di una sigla sindacale priva di iscritti in azienda.
Il Fatto
La società ricorrente, dopo la risoluzione unilaterale di un contratto da parte di un proprio committente, ha sospeso temporaneamente l’attività per la totalità dei dipendenti e ha chiesto l’accesso all’assegno ordinario di cui agli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 148/2015. La società ha comunicato la necessità alle organizzazioni sindacali il 9 novembre 2022, ha raggiunto un accordo il 17 novembre 2022 e ha presentato domanda il 23 novembre 2022.
L’INPS ha negato l’accesso al Fondo rilevando che la procedura di informativa sindacale non sarebbe stata correttamente adempiuta, per essere l’accordo sindacale successivo all’avvio dell’interruzione lavorativa e non sottoscritto da tutte le sigle. Sul ricorso amministrativo si è formato il silenzio rigetto. La società ha impugnato il diniego e il silenzio, deducendo la violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente il terzo motivo. La società ha dimostrato di avere inoltrato la comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali il 9 novembre 2022, prima dell’inizio del turno e della sospensione disposta per la stessa data. L’Amministrazione non ha offerto alcun elemento contrario, limitandosi a ribadire il mancato svolgimento della procedura preventiva.
Il Tribunale richiama il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, da ultimo ribadito dal TAR Campania, sentenza n. 677/2023, secondo cui gli obblighi informativi dell’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015 non devono necessariamente precedere l’istanza di integrazione. La previsione dell’inammissibilità della domanda in caso di inosservanza della comunicazione preventiva costituirebbe una sanzione non prevista e non proporzionata, poiché la norma impone una consultazione sindacale ma non subordina il beneficio all’assenso delle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Nel caso concreto lo scopo della norma è raggiunto. L’informativa alle articolazioni territoriali delle associazioni comparativamente più rappresentative è stata trasmessa in via preventiva rispetto alla sospensione e ha condotto allo svolgimento dell’esame congiunto con le rappresentanze effettivamente interessate alla sorte dei lavoratori.
Non è condivisibile la tesi dell’INPS secondo cui la rilevanza dell’accordo sarebbe inficiata dalla mancata sottoscrizione di una sigla sindacale. Così opinando, l’accesso all’integrazione salariale sarebbe subordinato al consenso di tutti i sindacati, impostazione non ravvisabile nel tenore testuale della norma. Né rileva che la sigla non firmataria fosse priva di iscritti in azienda e di propria rappresentanza.
In accoglimento del terzo motivo, assorbita ogni altra censura, il Collegio annulla il diniego di accesso al Fondo, restando salvo il successivo rinnovato esercizio del potere. Il Tribunale esclude l’interesse a un esplicito accertamento dell’illegittimità del silenzio, poiché il provvedimento lesivo è caducato per effetto della sentenza. Le spese sono compensate in ragione della complessità fattuale e normativa.
Nota della Redazione
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