Effetto devolutivo dell’appello e legittimazione all’intervento del socio-liquidatore (Cass. civ. Sez. 1 n. 3174 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di volontà della parte convenuta di aderire alla domanda attorea non priva il giudice del potere-dovere di verificare la fondatezza della pretesa, potendo rilevare soltanto ai fini della cessazione della materia del contendere o della non contestazione dei fatti, con conseguente relevatio ab onere probandi. In tema di impugnazione di delibera assembleare, l’effetto devolutivo del gravame si estende all’intera domanda originariamente proposta quando l’atto di appello contenga specifiche censure avverso ogni statuizione del primo giudice, senza che possa operare alcun assorbimento. È ammissibile l’intervento spiegato uti singulus dal socio che sia anche liquidatore della società, ove dalla prospettazione difensiva emerga la tutela di un diritto proprio, distinto da quello sociale.
Il Fatto
Un socio di minoranza di una società a responsabilità limitata impugnava la delibera assembleare del 30 aprile 2014 con cui la società era stata posta in liquidazione, nominando liquidatore il socio di maggioranza con un compenso annuo di € 60.000,00. Il Tribunale, dopo aver dichiarato la carenza di legittimazione processuale del liquidatore a costituirsi per la società, respingeva la domanda e la Corte d’appello confermava la decisione.
Avverso la sentenza della Corte territoriale proponeva ricorso per cassazione il socio di minoranza, deducendo, tra l’altro, l’erroneo assorbimento della questione relativa alla legittimità della messa in liquidazione e la mancata considerazione dell’adesione alla domanda da parte del curatore speciale. Resisteva con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale, il liquidatore, sia in proprio sia nella qualità.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato distintamente i motivi del ricorso principale. Con riferimento al primo motivo, concernente la violazione degli artt. 99, 105, 112 e 115 cod. proc. civ., la Corte ha precisato che il riconoscimento della domanda da parte del convenuto non impone al giudice di accogliere la pretesa, poiché il principio dispositivo riguarda la disponibilità del diritto, mentre la condotta processuale delle parti incide soltanto sul riparto dell’onere probatorio. La non contestazione può alleviare l’onere della prova, ma non elide il potere del giudice di verificare la fondatezza della domanda.
Il secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., è stato ritenuto fondato. La Corte ha accertato, quale giudice del fatto processuale, che la delibera impugnata era unica e che l’appellante aveva contestato in ogni sua parte, sia la legittimità della messa in liquidazione, sia la nomina del liquidatore e la congruità del compenso. Non potendo l’assorbimento operare rispetto a una questione pregiudiziale, l’omessa pronuncia della Corte territoriale ha determinato una nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il terzo motivo, concernente l’asserita nullità per motivazione apparente, è stato invece respinto, richiamandosi il consolidato orientamento per cui la motivazione è solo apparente quando non rende percepibile il fondamento della decisione. Nel caso di specie, le ragioni poste a fondamento del rigetto delle doglianze relative alla scelta del liquidatore e al compenso erano state esplicitate in modo esauriente.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha rilevato la fondatezza, osservando che dalla prospettazione difensiva emersa dagli scritti risultava che l’intervento era stato spiegato in forza della concomitante qualità di socio e di liquidatore. La Corte territoriale non aveva pertanto motivo di circoscrivere la causa petendi dell’interveniente alla sola tutela delle ragioni personali di socio, dovendosi riconoscere l’ammissibilità dell’intervento uti singulus a difesa del proprio diritto alla nomina e alla determinazione del compenso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 99 c.p.c. – Principio della domanda
- Art. 105 c.p.c. – Intervento volontario
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 342 c.p.c. – Forma dell'appello